Inidoneità psico-fisica al concorso e verificazione: annullamento dell’esclusione (TAR Sardegna n. 267 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso pubblico, il giudizio di inidoneità psico-fisica espresso dalla Commissione medica è sindacabile nel merito tecnico attraverso lo strumento della verificazione disposta dal giudice amministrativo ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm. Ove l’accertamento tecnico confermi che la condizione clinica riscontrata non rientra tra le cause ostative tipizzate dal DM n. 198 del 30 giugno 2003 e non comporta limitazioni allo svolgimento delle ordinarie attività di servizio né rischi per la salute, il giudizio negativo è viziato per difetto dei presupposti. Ne consegue l’annullamento dell’atto di esclusione e del presupposto giudizio di inidoneità, con ammissione del candidato alle ulteriori fasi della procedura concorsuale. Il parametro di valutazione è la rilevanza ostativa della patologia rispetto al profilo professionale, non la mera presenza di un’anomalia clinica.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico per il reclutamento di agenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, indetto con Determinazione n. 1894 del 19 ottobre 2021. All’esito delle prove scritta e pratico-orale si collocava al sedicesimo posto, risultando utilmente in graduatoria.

Ai sensi dell’art. 2, lett. m) del bando, disciplinante l’accertamento dei requisiti psico-fisici previsti dall’art. 12, comma 3, della L.R. 5 novembre 1985 n. 26, veniva sottoposta alle pertinenti visite mediche. La Commissione medica la giudicava non idonea per infermità dell’apparato cardiocircolatorio, riconducibili al DM del Ministero dell’Interno n. 198 del 30.6.2003, tabella 1, punto 5, malattie dell’endocardio, del miocardio e del pericardio. La candidata impugnava il giudizio e i successivi atti di esclusione dalla graduatoria e dal corso di formazione, producendo documentazione medica attestante l’assenza o l’irrilevanza della patologia. Proponeva inoltre motivi aggiunti avverso la determina di approvazione degli ammessi al corso di formazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito il quadro clinico emergente dalla relazione integrativa dell’amministrazione: dalla visita cardiologica dell’11 gennaio 2023 era emerso un sospetto prolasso della valvola mitrale con lieve insufficienza e, all’esito dell’ecocolordoppler cardiaco del 19 gennaio 2023, un lieve prolasso del lembo posteriore con minima insufficienza, con restanti reperti nei limiti della norma.

La documentazione versata dalla ricorrente certificava l’assenza di patologie riferibili a miocardio, pericardio ed endocardio; la relazione medico-legale del 23 marzo 2023 affermava il possesso dei requisiti di idoneità richiesti dall’art. 3 del D.M. n. 198 del 2003, non potendo il trascurabile rigurgito mitralico costituire causa ostativa.

Con ordinanza n. 903 del 4 dicembre 2023 il Tribunale disponeva una verificazione ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., finalizzata a stabilire se la condizione riscontrata fosse ascrivibile alle malattie dell’endocardio, del miocardio e del pericardio e se comportasse limitazioni al servizio o rischi per la salute. L’incombente veniva affidato a un Collegio di ufficiali medici del Dipartimento Militare di Medicina Legale dell’Ospedale Militare di Cagliari.

La Relazione di Verificazione depositata il 12 febbraio 2024, all’esito di accertamenti svolti nel contraddittorio tra le parti, concludeva in senso negativo su entrambi i quesiti: la condizione clinica non è ascrivibile alle malattie ostative contemplate dal DM n. 198/2003 e non comporta limitazioni alle ordinarie attività di servizio né rischi per la salute.

Su tale base il Collegio ha ritenuto il giudizio della Commissione originaria viziato per erroneità nella parte in cui attestava l’inidoneità. Le prospettazioni difensive risultano fondate: l’atto di esclusione e il presupposto giudizio sono inficiati da difetto dei presupposti e vanno annullati. Il ricorso è pertanto accolto, con definitiva ammissione della ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale. Le spese sono compensate per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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