Ottemperanza al decreto ingiuntivo: poteri di stretta esecuzione e DURC irrilevante (TAR Calabria n. 1 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto statuizioni del giudice civile, il giudice amministrativo svolge un’attività di stretta esecuzione: accerta l’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo e attua il disposto del giudicato, senza poter integrare o modificare la pronuncia di altro ordine giurisdizionale né compiere accertamenti di merito. L’eventuale inesistenza del credito va contestata mediante opposizione al decreto ingiuntivo, non nel giudizio di ottemperanza, una volta che il titolo sia divenuto esecutivo. Nessuna disposizione normativa impone, ai fini dell’ottemperanza, la produzione del DURC del soggetto cedente il credito. Sussistendo l’onere dell’amministrazione di provare l’avvenuta esecuzione, il suo mancato assolvimento legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del Commissario ad acta.

Il Fatto

Con contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 e dell’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, la società ricorrente ha acquistato in blocco e pro soluto i crediti vantati da una casa di cura nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Con decreto ingiuntivo il Tribunale di Cosenza ha condannato l’Azienda al pagamento di euro 680.286,00, oltre interessi e spese. Il titolo, divenuto esecutivo, è stato notificato.

Dopo un primo ricorso per ottemperanza dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 2, comma 3 bis, d.l. n. 169/2022, la società creditrice ha proposto nuovo ricorso, chiedendo l’esecuzione del titolo e la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. L’Azienda ha eccepito l’improcedibilità per mancata prova in formato “.eml” della notifica del titolo e per omessa produzione del DURC della cedente, oltre all’inesistenza della posta creditoria nei propri sistemi contabili.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina anzitutto l’eccezione sulla prova della notifica del titolo esecutivo. Dalla documentazione acquisita risulta che la ricorrente ha depositato il file in formato pdf delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, attestandone la conformità ai documenti informatici. L’amministrazione non ha disconosciuto la veridicità del documento, limitandosi a contestare il formato del deposito: l’eccezione non è accolta.

Quanto alla dedotta inesistenza del credito, il Collegio rileva che tale circostanza andava contestata opponendosi al decreto ingiuntivo, ormai esecutivo. Il giudice dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni del giudice civile, deve svolgere un’attività meramente esecutiva, senza integrare la sentenza civile né effettuare accertamenti di merito, limitandosi a verificare l’omissione o l’elusione e ad attuare il giudicato; richiama sul punto TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 6942 del 2022.

Sulla richiesta di esibizione del DURC della cedente, il Tribunale osserva che essa non ha rilevanza in assenza di specifica imposizione normativa, fermo restando il deposito in giudizio dei DURC, non contestati, come già in un precedente della stessa sezione (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1755 del 2024).

Nel merito, l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente alla pretesa creditoria basata su decisione passata in giudicato, non modificabile in questa sede (Cons. Stato, sez. VI, n. 1345 del 2021), e non ha dato prova, come era suo onere, di avervi dato esecuzione. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Azienda di ottemperare, detratto quanto già pagato, entro 60 giorni dalla notifica, e nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese di giudizio, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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