Condono edilizio in area vincolata: diniego legittimo e demolizione comunale (TAR Sicilia n. 3773 del 13.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, salvo che ricorrano congiuntamente le condizioni di legge: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie minori e parere favorevole dell’autorità preposta. In presenza di tali presupposti negativi il parere della Soprintendenza, ove reso, assume carattere vincolato e il potere dell’amministrazione è interamente vincolato, con conseguente superfluità del preavviso di diniego e dell’apporto partecipativo del privato. La motivazione per relationem è idonea se indica gli estremi dell’atto richiamato. Nel procedimento di condono edilizio, peraltro, la Soprintendenza esprime solo un parere, pur vincolante, mentre la definizione del procedimento e l’adozione degli ordini repressivi e di riduzione in pristino spettano al Comune.
Il Fatto
Con istanza del 10 dicembre 2004 il ricorrente chiedeva il condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 per un vano cucina con ampliamento di un fabbricato sito nell’isola di Filicudi. Le opere ricadevano in area sottoposta a notevole interesse paesaggistico.
Con nota del 5 aprile 2023 la Soprintendenza di Messina rigettava la pratica, richiamando la circolare n. 2/2022 del Dipartimento Beni Culturali, e ordinava la rimessione in pristino dei luoghi. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione, l’illegittimità dell’ordine di ripristino e, in via subordinata, la violazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990. L’amministrazione resisteva tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della l.r. n. 19/2021 per lesione della riserva statale in materia ambientale. Il cd. terzo condono, in Sicilia, resta quindi regolato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004, che rinvia all’art. 32 del d.l. n. 269/2003.
La disposizione statale esclude la sanatoria per le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici istituiti prima della loro esecuzione, se non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La giurisprudenza richiamata, anche di Cons. Stato, sez. VI, n. 8781 del 2022, esige il concorso di quattro condizioni. Nel caso concreto il ricorrente non contesta né il vincolo né la natura degli abusi, avendo egli stesso ricondotto le opere alle tipologie 1, 2 e 3 con creazione di nuovi volumi.
Quanto al difetto di motivazione, il Collegio reputa sufficiente il rinvio alla circolare, secondo l’orientamento espresso da TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1635 del 2023: la motivazione per relationem è idonea se indica gli estremi dell’atto richiamato. Non è configurabile alcun legittimo affidamento fondato sul tempo trascorso dall’istanza, poiché il decorso temporale non consolida situazioni contra ius. Il preavviso di diniego è superfluo, poiché il potere è interamente vincolato e l’apporto partecipativo non può incidere su un abuso già realizzato.
È invece fondato il terzo motivo. Il procedimento di condono si conclude con la decisione formale del Comune, al quale spettano i provvedimenti repressivi. Le autorità preposte al vincolo intervengono al solo fine di esprimere il loro avviso, pur vincolante. Nessuna norma attribuisce alla Soprintendenza il potere di definire il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino; i poteri in materia paesaggistica sono disciplinati dagli artt. 160 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004 e dagli artt. 33 e 35 del d.P.R. n. 380/2001. L’ordine di demolizione, nel caso di diniego di condono, compete al Comune ai sensi dell’art. 31.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti dell’annullamento del solo ordine di ripristino e rigettato nel resto, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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