SCIA condizionata e lavori avviati senza autorizzazione paesaggistica: demolizione vincolata (TAR Molise n. 319 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’intervento edilizio subordinato a SCIA condizionata al previo rilascio degli atti di assenso non può essere iniziato prima dell’acquisizione di questi ultimi. L’avvio dei lavori in difetto dell’autorizzazione paesaggistica rende l’opera abusiva e impone il provvedimento di demolizione, che costituisce atto vincolato e privo di margini di discrezionalità. La sanzione pecuniaria dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 non è applicabile alle nuove costruzioni, estranea essendo la fattispecie all’elenco degli interventi di cui all’art. 22, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 380/2001. La violazione delle garanzie procedimentali non determina l’annullabilità del provvedimento quando, per la natura vincolata dello stesso, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Un’impresa ha avviato la realizzazione di un manufatto in località sottoposta a vincolo paesaggistico, presentando una SCIA condizionata al rilascio degli atti di assenso necessari. L’ufficio regionale aveva dichiarato improcedibile la richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, e mancava il deposito dei calcoli strutturali. Il Comune ha quindi ingiunto la demolizione dell’opera.

La società ha impugnato l’ordinanza e il verbale di accertamento, deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione sull’area da acquisire, la lesione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento e l’applicabilità della sola sanzione pecuniaria. Nel corso del giudizio ha presentato istanza di sanatoria, sulla quale la Soprintendenza ha reso parere negativo e la Regione ha comunicato il preavviso di rigetto: tali atti sono stati impugnati con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di ulteriore rinvio, priva di adeguata motivazione e di alcun “caso eccezionale” ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., incompatibile con l’esigenza di definizione di una vertenza risalente.

Nel merito, il Tribunale rileva che era pacifico tra le parti che l’intervento fosse subordinato a SCIA in alternativa al permesso di costruire, e che la segnalazione fosse espressamente condizionata al rilascio degli atti di assenso paesaggistico. L’art. 19-bis, comma 3, della legge n. 241/1990 e l’art. 23-bis del d.P.R. n. 380/2001 impongono che l’inizio dell’attività resti subordinato al rilascio degli atti medesimi: avendo l’interessata avviato i lavori prima di ottenere l’autorizzazione, l’esito sanzionatorio era vincolato. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa conferma che, in caso di intervento in zona vincolata realizzato senza autorizzazione paesaggistica, si applica la sanzione demolitoria, esercitandosi un potere-dovere privo di discrezionalità.

Ne deriva l’infondatezza del primo motivo: la regola dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 esclude l’annullabilità del provvedimento vincolato per vizi procedimentali, essendo palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Quanto all’area da acquisire, l’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 consente l’acquisizione nel limite di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita: l’indicazione comunale, non avendo superato tale soglia, è legittima. Nessun legittimo affidamento può essere ravvisato in capo a chi ha iniziato l’attività senza attendere gli atti di assenso.

Il quarto motivo è disatteso: il richiamo alla legge regionale sul Piano Casa non incide sulla legittimità di un atto vincolato. Quanto alla tesi della sola sanzione pecuniaria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, il Collegio osserva che l’art. 22 richiamato concerne manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione e varianti, e non le nuove costruzioni, come quella in esame.

Infine, i motivi aggiunti sono infondati: la ricorrente non ha contestato in modo puntuale il parere negativo della Soprintendenza, il cui esito vincolante discende dall’art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/2004. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese per eccezionali ragioni di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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