Accreditamento sanitario: il diniego soprassessorio per il riordino della rete è illegittimo (TAR Sicilia n. 3373 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto all’istanza di accreditamento istituzionale che si limiti a rinviare la valutazione alla conclusione di un futuro e incerto procedimento di riordino della rete ospedaliera è atto sostanzialmente soprassessorio e incorre in difetto assoluto di motivazione. L’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione nella funzione di programmazione e allocazione delle risorse sanitarie non la esonera dall’obbligo di provvedere e di dare conto delle ragioni per cui la dotazione richiesta non risulti più funzionale al fabbisogno del settore e del bacino di riferimento. La motivazione tautologica e meramente assertiva sulla spettanza della pretesa integra violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992. Ne consegue l’annullamento del provvedimento e l’obbligo per la pubblica amministrazione di esprimersi sulla domanda.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un istituto clinico che ha operato in regime di convenzione e poi in accreditamento istituzionale con l’azienda sanitaria provinciale. L’accreditamento riconosciuto nel 2017 comprendeva una dotazione complessiva di 84 posti letto, dei quali 75 accreditati e 9 destinati al regime libero professionale, dedicati alla riabilitazione intensiva post-acuzie.

Poiché le prestazioni erogate in tale settore superavano annualmente le risorse assegnate mediante budget, la struttura ha chiesto all’Assessorato regionale della salute l’accreditamento dei 9 posti letto. Con la nota del 17 dicembre 2020 l’amministrazione ha respinto l’istanza, precisando che eventuali richieste sarebbero state vagliate a conclusione del procedimento di riordino della rete in corso. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, che con ordinanza ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora, qualificando il pregiudizio come meramente economico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’esame sul primo motivo, assorbendo le ulteriori censure. La questione è se l’amministrazione potesse legittimamente differire la valutazione dell’istanza di accreditamento in attesa dell’adozione degli atti di pianificazione della rete ospedaliera.

Il TAR rileva che la motivazione del diniego, a una piana lettura, si rivela tautologica e meramente assertiva. Essa non dà conto delle ragioni per cui la realizzazione dei posti letto della struttura non risultasse più funzionale al fabbisogno del settore riabilitativo in ambito regionale e, in particolare, nel bacino provinciale di riferimento.

Il Collegio non nega che l’amministrazione goda di ampia discrezionalità nell’esercizio della funzione programmatoria e nell’allocazione delle risorse del sistema sanitario, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5729. Tale prerogativa, tuttavia, non autorizza l’adozione di un provvedimento sostanzialmente soprassessorio, privo di motivazione sulla spettanza della pretesa e lesivo dell’obbligo di provvedere.

Il rinvio a un evento futuro e incerto, coincidente con la conclusione di un procedimento di riordino che spetta alla stessa amministrazione attivare, determina un arresto a tempo indeterminato del procedimento e lascia l’interesse pretensivo del privato senza risposta. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con obbligo per l’amministrazione di esprimersi sulla domanda, fatte salve le ulteriori determinazioni della pubblica amministrazione.

Le spese di lite sono compensate, in ragione dell’assenza di un giudizio sulla spettanza della pretesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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