SCIA edilizia incompleta inconfigurabile e divieto ipso iure di prosecuzione (TAR Toscana n. 1605 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA priva degli elementi essenziali previsti dal modello normativo è inconfigurabile e non è idonea a produrre l’effetto abilitante connesso ex lege. Il principio elaborato in tema di silenzio assenso si traspone alla SCIA edilizia, stante l’identità di struttura dei due istituti, entrambi consistenti nel riconoscimento di efficacia abilitante a una dichiarazione del privato. Ove l’amministrazione abbia invitato il privato a integrare la segnalazione e questi non ottemperi nel termine assegnato, il divieto di inizio o prosecuzione dell’attività discende ipso iure dalla legge. L’atto comunale che dichiari l’inidoneità della segnalazione e inibisca i lavori ha pertanto natura meramente ricognitiva, priva di contenuto provvedimentale in senso stretto.

Il Fatto

I ricorrenti presentano nel novembre 2022 una SCIA per un intervento di manutenzione straordinaria e parziale cambio di destinazione d’uso su un complesso immobiliare di loro proprietà. Il Comune, con nota del 22 dicembre 2022, chiede l’integrazione documentale entro trenta giorni e prescrive l’obbligo di conformare l’attività. Le integrazioni arrivano solo il 6 giugno 2023. Con provvedimento del 29 giugno 2023 l’amministrazione dichiara l’inidoneità sostanziale della segnalazione a costituire valido titolo abilitante, ordina il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia e la rimozione degli effetti dannosi.

I ricorrenti impugnano l’atto con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto in sede giurisdizionale. Deducono la violazione dei termini e delle forme dell’art. 19 e dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, nonché il difetto di istruttoria, sostenendo che l’intervento rientrerebbe nella manutenzione straordinaria senza mutamento di destinazione d’uso. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 38 del 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi. Muove dall’art. 19, comma 1, legge n. 241/1990, che sostituisce il titolo autorizzatorio con una segnalazione corredata delle dichiarazioni sostitutive, delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati e dei relativi elaborati tecnici, salvi i casi di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.

Su questa base il Tribunale ritiene che le carenze documentali riscontrate e le integrazioni richieste non consentano di riconoscere l’effetto abilitante. Richiama l’orientamento secondo cui il meccanismo del silenzio assenso opera solo se la domanda è aderente al modello normativo astratto e completa degli elementi essenziali, a pena di inconfigurabilità giuridica della stessa (Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2024, n. 7768, che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 11034 del 2022 e n. 5746 del 2022, Cons. Stato, sez. IV, n. 11217 del 2023 e n. 7534 del 2023).

Il passaggio centrale è la trasposizione di tale indirizzo alla SCIA edilizia, fondata sull’identità di struttura dei due istituti: entrambi attribuiscono effetto abilitante a una dichiarazione privata. La carenza documentale, dedotta e non contestata, rende dunque la segnalazione inconfigurabile e inidonea a produrre l’effetto giuridico connesso ex lege.

Il Collegio aggiunge un’autonoma ragione di rigetto. L’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990 prevede che, in difetto di adozione delle misure prescritte entro il termine non inferiore a trenta giorni, l’attività si intende vietata. La mancata integrazione nei termini assegnati con la nota del 22 dicembre 2022 determina quindi ipso iure il divieto di inizio o prosecuzione. L’atto del 29 giugno 2023 costituisce un mero atto ricognitivo di un effetto inibitorio discendente dalla legge.

Ad abundantiam, il Tribunale osserva che l’intervento ricade in zona gravata da vincoli idrogeologico e paesaggistico, sicché la segnalazione avrebbe dovuto essere preceduta dal parere delle autorità competenti. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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