Autorizzazione paesaggistica scaduta: la variante tardiva è improcedibile (TAR Toscana n. 1607 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione paesaggistica è efficace per cinque anni e si caduca ope legis per l’inutile decorso del termine, senza che rilevi l’inizio dei lavori oltre il limite consentito. Il dies a quo del termine decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio, ma il ritardo nella presentazione della SCIA imputabile all’interessato non sposta tale decorrenza. La proroga legislativa dei termini di inizio e ultimazione dei lavori opera solo se l’interessato dichiari di avvalersene prima della scadenza naturale del titolo, presupponendo la vigenza del medesimo. L’autonomia dell’autorizzazione paesaggistica rispetto ai titoli edilizi impone una distinta dichiarazione di avvalimento della proroga.

Il Fatto

Il condominio ricorrente chiedeva alla Soprintendenza il rilascio di una autorizzazione paesaggistica in variante per realizzare un ascensore in vetro e acciaio nel perimetro intramurario del centro storico di un comune toscano. L’istanza si fondava su un’autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2018 e su una SCIA depositata nel novembre 2022.

La Soprintendenza dichiarava l’improcedibilità dell’istanza per violazione del termine di efficacia di cui all’art. 146, comma 4, d. lgs. n. 42/2004, ed esprimeva comunque parere negativo per incompatibilità con le prescrizioni vincolistiche. Il condominio impugnava l’atto, deducendo violazione delle regole sul procedimento, difetto di motivazione e decorrenza del termine dalla data della SCIA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta con priorità i motivi sull’ammissibilità dell’istanza in variante, perché il loro rigetto assorbe le censure di merito sul parere negativo. Il quadro normativo di riferimento è quello dell’art. 146, comma 4, d. lgs. n. 42/2004 e dell’art. 10 septies d.l. n. 21/2022.

Sul primo profilo, il Tribunale osserva che l’autorizzazione del 2018 risulta caducata per effetto del decorso del quinquennio di efficacia. La richiesta di variante è intervenuta solo nel novembre 2024, oltre il termine, e neppure la proroga annuale conseguente all’inizio dei lavori nel quinquennio vale a sanare la tardività.

Quanto al dies a quo, il Collegio esclude che possa farsi decorrere dalla presentazione della SCIA. Poiché l’intervento è realizzabile mediante segnalazione certificata, il ritardo nel deposito dell’atto abilitante resta imputabile al condominio e non incide sull’individuazione del momento iniziale del termine di efficacia dell’autorizzazione paesaggistica.

Sulla proroga legislativa, il Tribunale ritiene che la dichiarazione di avvalimento debba intervenire prima della cessazione naturale degli effetti del titolo. La legge configura infatti una proroga condizionata alla dichiarazione dell’interessato e presuppone la vigenza del titolo. Nel caso concreto, la dichiarazione del gennaio 2025 è tardiva perché il titolo era già scaduto.

Il Collegio aggiunge che la proroga è stata dichiarata con riferimento agli effetti abilitanti della SCIA e non anche a quelli dell’autorizzazione paesaggistica. L’autonomia di quest’ultima, posta a tutela di interessi paesaggistici distinti e preminenti rispetto a quelli edilizi, richiedeva una separata dichiarazione di avvalimento.

Il ricorso è pertanto rigettato nel suo complesso, con compensazione delle spese nei confronti del Ministero e nulla sulle spese rispetto al Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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