La SCIA edilizia non sana la scadenza della concessione demaniale (TAR Puglia n. 306 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo edilizio formatosi a seguito di SCIA opera esclusivamente sul piano edilizio e non produce effetti sulla legittimazione all’occupazione del demanio marittimo, che resta disciplinata dal titolo concessorio. La concessione demaniale rilasciata a termine, con espressa previsione dell’onere di presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, cessa di produrre effetti con il decorso del termine, se non rinnovata. Venuto meno il titolo demaniale, l’ordinanza di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi è legittima a prescindere da ogni valutazione sulla sussistenza del titolo edilizio al mantenimento annuale delle opere. Il rinvio, contenuto nella concessione suppletiva, alle prescrizioni del parere dell’ufficio tecnico rende quella condizione temporale vincolante per il concessionario.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una concessione demaniale per uno specchio acqueo destinato all’ormeggio di natanti da diporto, ampliata con successiva concessione. Con una concessione suppletiva del 22.06.2023 è stata autorizzata alla posa di strutture precarie sulla banchina in concessione, da rimuovere entro 180 giorni, salvo rinnovo da chiedere con nuova istanza prima della scadenza. Il parere dell’ufficio tecnico comunale, richiamato nella concessione, qualificava le opere come stagionali, da rimuovere al cessare delle temporanee necessità ed entro il medesimo termine.
La ricorrente ha comunicato l’avvio dei lavori con CILA e, il 15.01.2024, ha presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per il mantenimento annuale delle opere. Il Comune di Gallipoli, accertato il mancato smontaggio nel termine, ha adottato l’ordinanza di sgombero n. 75 del 13.02.2024, con duplice valenza urbanistico-edilizia e di tutela del bene demaniale. Il Club ha impugnato l’atto davanti al TAR Puglia, sede di Lecce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul nucleo comune a tutte le censure: l’asserito perfezionamento del titolo al mantenimento delle opere per effetto della SCIA presentata il 15.01.2024. Il Tribunale riconosce che il titolo edilizio si è formato, ma ne circoscrive rigorosamente l’ambito di efficacia: esso opera soltanto sul piano edilizio, senza produrre alcun effetto sul diverso piano della legittimazione all’occupazione del demanio marittimo.
Su questo secondo piano rileva la concessione suppletiva n. 7/2023, rilasciata a termine e subordinata, per espressa previsione, all’osservanza delle prescrizioni del parere dell’ufficio tecnico. Il rinnovo andava chiesto con apposita istanza prima della scadenza del termine. La ricorrente non vi ha provveduto e, pertanto, è venuto meno il titolo demaniale.
Da qui la conseguenza: lo sgombero dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi trovano giustificazione nella cessazione del titolo concessorio, a prescindere da ogni considerazione circa la sussistenza del titolo edilizio al mantenimento annuale delle opere. Il Collegio aggiunge che la SCIA non può in ogni caso modificare il termine ultimo di validità della concessione suppletiva, poiché questa era vincolata al rispetto delle prescrizioni del parere richiamato.
Le censure di violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, in combinato disposto con l’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, restano assorbite: la legittimità dell’ordine di sgombero si fonda sul venir meno della concessione demaniale, non sulla qualificazione dell’opera come abusiva sul piano edilizio. Il ricorso è quindi respinto. Stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata, nulla è dovuto per le spese di lite.
Nota della Redazione
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