SCIA in sanatoria edilizia: nessun silenzio-assenso, serve provvedimento espresso (Cons. Stato n. 1457 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria edilizia non integra un’ipotesi di silenzio significativo. L’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 impone che il procedimento si concluda con un provvedimento espresso del responsabile del procedimento, previa verifica della doppia conformità dell’opera. Il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990 non determina la formazione del titolo abilitativo e non consuma il potere di verifica dell’amministrazione. Le opere soggette al rispetto delle distanze dal confine richiedono l’assenso del confinante anche sotto il profilo urbanistico. La tettoia chiusa su tre lati, per rialzo della quota di imposta e pannellatura, assume rilevanza volumetrica e non integra la nozione regolamentare di tettoia aperta.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile presenta una SCIA in sanatoria per una tettoia in legno realizzata sul confine laterale, di dimensioni modeste ma con pilastrini collocati a ridosso della proprietà altrui. Il Comune aveva in precedenza ordinato la demolizione dell’opera, rimasta inottemperata.

Dopo la richiesta di integrazione documentale e il versamento della sanzione pecuniaria, l’amministrazione archivia il procedimento. Il ricorso avverso tale atto conduce all’annullamento in autotutela e alla formulazione di motivi ostativi, quindi al provvedimento che dichiara la non conformabilità della SCIA per contrasto con gli artt. 8 e 12 del RUEC. Il TAR Campania respinge il terzo ricorso per motivi aggiunti e dichiara improcedibili i primi due. Il privato appella, deducendo l’avvenuto consolidamento del titolo per decorso del termine e l’irrilevanza urbanistica delle distanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo centrale respingendo la tesi del silenzio-assenso. Richiamando un orientamento già espresso dal Consiglio di Stato, rileva che l’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 non prevede un’ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell’art. 36 del medesimo decreto: la definizione della procedura di sanatoria non può prescindere dall’intervento del responsabile del procedimento, chiamato a determinare il quantum della somma dovuta.

La soluzione è coerente con la ratio della sanatoria di opere già realizzate. Questa esige una valutazione espressa sulla sussistenza della doppia conformità, mentre il regime ordinario della SCIA si attaglia alle opere ancora da eseguire, quale metodo di semplificazione del regime abilitativo. Il Comune deve dunque pronunciarsi con provvedimento espresso, previa verifica dei presupposti urbanistico-edilizi.

Ne deriva che non sono stati adottati in carenza di potere né la nota che richiedeva l’atto di assenso del confinante, né il provvedimento che ha dichiarato la non conformabilità. Il termine di trenta giorni non opera come limite perentorio all’esercizio della verifica.

Quanto al merito, la censura sull’irrilevanza del nullaosta è parimenti infondata. I sostegni della tettoia sono collocati sul confine di proprietà e non rispettano le distanze minime dell’art. 12 del RUEC, con conseguente necessità dell’assenso del confinante. La pannellatura realizzata per ovviare all’interferenza visiva non risolve l’affaccio e configura una struttura sviluppata tra tre pareti in continuità, in contrasto con la definizione di tettoia aperta dell’art. 8 del RUEC. I fori presenti non fanno perdere alla parete la funzione di chiusura dell’ambiente.

Il Collegio esclude infine che la disciplina sulle distanze sia inapplicabile alle zone B: l’appellante non ha fornito la prova contraria. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessa articolazione del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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