La condanna per rapina è automaticamente ostativa all’emersione dall’immigrazione irregolare (TAR Emilia-Romagna n. 1113 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per uno dei reati di cui all’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen., tra cui la rapina, è automaticamente ostativa all’accoglimento dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, senza che l’Amministrazione debba svolgere una autonoma valutazione in concreto della pericolosità sociale del richiedente, già operata “a monte” dal legislatore. Non rilevano, a tal fine, né la concessione della sospensione condizionale della pena, né l’estinzione del reato o della pena, né l’eventuale affidamento in prova al servizio sociale, incidendo quest’ultimo unicamente sulle modalità di esecuzione della pena e non sul fatto storico della condanna. La disciplina del ricongiungimento familiare di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 non si applica al di fuori delle ipotesi ivi espressamente previste.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, in favore della ricorrente, cittadina extracomunitaria presente in Italia da oltre vent’anni. Il diniego risultava motivato dal parere negativo della Questura, fondato sulla condanna della beneficiaria per concorso nel reato di rapina ai sensi degli artt. 110 e 628, comma 1, cod. pen.
Con il ricorso si deduceva la violazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020, nonché l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando in particolare l’omessa valutazione della pericolosità sociale in concreto, della regolare condotta di vita e dei legami familiari e sociali della beneficiaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la condanna per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen. è ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo un automatismo preclusivo indenne da rilievi di costituzionalità, come affermato da Corte cost. n. 172/2012 e n. 227/2014. Per tali reati la valutazione sulla pericolosità sociale è compiuta a monte dal legislatore, con la conseguenza che non è necessaria alcuna autonoma delibazione dell’Amministrazione.
Quanto alla dedotta rilevanza dell’affidamento in prova al servizio sociale, il Collegio ha precisato che tale misura, incidendo sulle sole modalità di esecuzione della pena, non fa venire meno il fatto storico della condanna, unico elemento rilevante ai fini della presunzione di pericolosità. La condanna per un reato ostativo conduce quindi in modo vincolato al rigetto dell’istanza.
Il TAR ha poi escluso che dalla sentenza Corte cost. n. 88/2023 possano trarsi indicazioni diverse, atteso che la declaratoria di illegittimità costituzionale riguarda i reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen., tra i quali non rientra la rapina, e non quelli di cui all’art. 380 cod. proc. pen., per i quali il legislatore può legittimamente prevedere un automatismo preclusivo, purché frutto di un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra esigenze di sicurezza e diritti dello straniero.
Quanto alla censura relativa ai legami familiari, il Collegio ha osservato che la valutazione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 opera solo per lo straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o per il familiare ricongiunto, condizione non configurabile nel caso di specie. La tutela della vita familiare, inoltre, non può assumere valenza prevalente aprioristica, poiché la formazione di una famiglia in Italia non può costituire una sorta di “scudo” per la permanenza nel territorio nazionale.
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Nota della Redazione
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