SCIA per stazione radio base superata da permesso di costruire non impugnato (TAR Marche n. 475 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse è ravvisabile solo quando, secondo un criterio rigoroso e restrittivo, il sopravvenire di una situazione di fatto o di diritto del tutto nuova renda certo e definitivo che l’esito del giudizio non possa arrecare alcuna utilità, anche solo strumentale o morale, al ricorrente. La presentazione, per il medesimo progetto, di una domanda di permesso di costruire priva di riserve e la mancata impugnazione del relativo titolo manifestano l’intendimento di abbandonare il percorso abilitativo precedentemente seguito, rendendo superflua la SCIA e improcedibile il ricorso avverso la nota che ne aveva inibito l’esecuzione. La richiesta di un titolo di maggiore portata abilitante non può che superare quello precedente, con conseguente difetto di interesse a una pronuncia di merito.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un edificio con sovrastante traliccio sito nel territorio comunale, presentava nel novembre 2015 una SCIA ai sensi dell’art. 87-bis, comma 2, d.lgs. n. 259/2003 per installare due antenne di telefonia mobile e una parabola per la telefonia fissa. Ottenuti i pareri favorevoli di ARPA e ASUR e riscontrata la richiesta di integrazioni, il Comune adottava la nota prot. n. 202 del 12 marzo 2016, con cui ordinava di non effettuare l’intervento e di non proseguire l’attività segnalata, sul presupposto che le opere rientrassero nella disciplina dell’art. 87 e richiedessero il permesso di costruire.

La società impugnava la nota con cinque motivi, senza ottenere la tutela cautelare. Nelle more, presentava al SUAP un’istanza di titolo unico per il medesimo progetto. Il Comune negava parzialmente il permesso quanto alla nuova stazione radio base e rilasciava contestualmente il titolo per la parabola e la sopraelevazione del traliccio. La determina di diniego parziale non veniva impugnata; la parabola veniva realizzata e attivata. Il Comune eccepiva quindi la sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del perimetro dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, precisando che essa è ammessa solo quando risulti chiara e certa l’inutilità della sentenza di merito. Il criterio è rigoroso e restrittivo, perché una diversa lettura si tradurrebbe in elusione del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda.

Il punto di equilibrio viene individuato nel verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con il vantaggio perseguito dal ricorso. La carenza può derivare anche da un nuovo provvedimento che non soddisfi integralmente il ricorrente, purché determini un nuovo assetto del rapporto tra amministrazione e amministrato, rendendo definitiva l’inutilità della pronuncia. Il Collegio richiama anche l’art. 84 cod. proc. amm., che consente di desumere da fatti o atti univoci successivi al ricorso argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse, e cita sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 7077 del 2021.

Applicando tali coordinate, il Tribunale rileva che l’atto inibitorio impugnato è stato superato dalla presentazione, per la stessa area, di un’istanza di permesso di costruire in data 20 ottobre 2016, priva di riserve. Segue il diniego parziale contenuto nella determina n. 9 del 25 febbraio 2017, rimasta inoppugnata, e il contestuale rilascio del permesso per la parabola e la sopraelevazione del traliccio, opera poi eseguita.

Da qui la conclusione: non è sostenibile che l’eventuale annullamento del divieto di prosecuzione dei lavori possa provocare la reviviscenza della SCIA o esplicare un effetto conformativo sul permesso rilasciato. La richiesta di un titolo diverso e di maggiore portata abilitante, priva di riserve e non contestata nel suo esito negativo parziale, manifesta nei fatti la rinuncia al percorso precedentemente seguito. Il Collegio richiama in termini TAR Lazio, Roma, n. 17543 del 2022, che ha ravvisato la carenza di interesse del segnalante che abbia successivamente richiesto, per lo stesso progetto, un titolo di maggiore portata.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese sono compensate in considerazione delle circostanze che hanno determinato il superamento del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *