Il principio del risultato esclude l’esclusione per formalismo nelle gare pubbliche (TAR Lombardia n. 2059 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione delle offerte nelle gare pubbliche il formalismo fine a se stesso non giustifica né l’esclusione del concorrente né la decurtazione del punteggio premiale allorché lo scopo probatorio perseguito dalla stazione appaltante sia stato comunque raggiunto. La dichiarazione del produttore è idonea a comprovare la riferibilità del test al prodotto offerto anche per i requisiti premiali, assumendone il dichiarante la responsabilità anche penale. La richiesta di una specifica certificazione si intende soddisfatta quando il prodotto possiede la certificazione CE rilasciata sulla base delle normative vigenti, anche mediante dichiarazione di equivalenza in fase transitoria di armonizzazione. A fronte di più interpretazioni possibili della lex specialis va preferita quella maggiormente rispettosa del favor partecipationis e del più ampio confronto concorrenziale, dovendosi intendere le cause di esclusione come tassative, tipiche e inequivocabili.

Il Fatto

La centrale regionale di committenza indice una procedura aperta multilotto per la fornitura di guanti chirurgici e non destinata agli enti del servizio sanitario regionale, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto di interesse, la società aggiudicataria riporta 100 punti complessivi, la seconda classificata 99,48 e la ricorrente si colloca al terzo posto con 94,92 punti.

La ricorrente impugna l’aggiudicazione e i verbali di gara, contestando l’attribuzione del punteggio tecnico alle concorrenti, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per asserita carenza dei requisiti minimi e la sussistenza di una causa di esclusione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016. Domanda in via subordinata il risarcimento del danno. La domanda cautelare è respinta e, in sede d’appello, il Consiglio di Stato invita il TAR ad anticipare l’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dalle eccezioni di inammissibilità avversarie applicando il criterio della ragione più liquida, poiché il ricorso è comunque infondato. Sul primo motivo, relativo al punteggio per l’elemento allergenicità, il TAR rileva che la censura si fonda su un aspetto meramente formale, in assenza di dubbi sulla corrispondenza del prodotto a quello testato. L’aggiudicataria ha prodotto la dichiarazione del fabbricante che riferisce i test al guanto offerto: nessun margine di dubbio residua sulla riferibilità del test al prodotto.

Negare il punteggio premiale, a fronte dell’identità sostanziale dei guanti e della certificazione prodotta, si risolverebbe in un inutile formalismo contrario al principio del risultato e in una ingiustificata disparità di trattamento. È legittimo l’utilizzo della dichiarazione del produttore anche a comprova di requisiti premiali, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato, Sez. III, n. 10452 del 2023; TAR Lazio n. 13128 del 2021 e n. 2373 del 2023).

Sul secondo motivo, concernente il rispetto della normativa UNI EN ISO 21420:2020, il TAR osserva che la nuova norma è evoluzione della precedente e meno stringente, e che i guanti già certificati secondo la norma anteriore non devono essere ritestati fino alla scadenza della certificazione. La dichiarazione di equivalenza è stata correttamente valutata, poiché la stazione appaltante richiedeva il possesso della certificazione CE rilasciata sulle normative vigenti. L’interpretazione della ricorrente si risolve in un vuoto formalismo.

Il terzo motivo, che invoca l’esclusione ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016, è infondato: le certificazioni erano valide e non mendaci e le cause di esclusione sono tassative. Il quarto motivo, volto a escludere la seconda graduata, è inammissibile per difetto di interesse, non potendo la ricorrente conseguire l’aggiudicazione. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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