SCIA in variante elusiva e poteri inibitori del Comune (TAR Lombardia n. 942 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una SCIA in variante, con la quale l’interessato riconfiguri l’intervento da demolizione integrale a demolizione parziale dopo l’avviso di non conformità alle previsioni del PGT, non preclude l’impugnazione dei successivi provvedimenti inibitori, non operando alcuna acquiescenza rispetto a un progetto già spontaneamente abbandonato. Quando l’esecuzione dei lavori si traduca nella demolizione integrale del fabbricato in violazione delle prescrizioni di salvaguardia impartite dagli uffici, il Comune esercita legittimamente i poteri di vigilanza e sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 27 TUE, senza l’osservanza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, commi 3 e 6-bis, legge n. 241/1990, che presuppone lavori conformi alla segnalazione. La dichiarazione di improcedibilità della SCIA e l’annullamento in autotutela sono parimenti legittimi a fronte di una falsa rappresentazione dei reali intenti edificatori, e in tale ipotesi l’interesse pubblico è in re ipsa, con disapplicazione del termine di dodici mesi e dell’onere di motivazione rafforzata di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente presentava al Comune una SCIA per la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale ricadente in zona produttiva del PGT. L’amministrazione comunicava i motivi ostativi e poi un avviso di non conformità rispetto all’art. 78 delle NTA del Piano delle Regole, che in ambito produttivo ammette solo interventi conservativi ed esclude la demolizione integrale. Il ricorrente presentava allora un’integrazione spontanea, riqualificando l’intervento come ristrutturazione con demolizione parziale.

Avviati i lavori in difformità dalle prescrizioni impartite dagli uffici, il tecnico comunicava il crollo integrale del fabbricato, attribuito a cause accidentali. Il Comune sospendeva i lavori, dichiarava l’improcedibilità della SCIA e ne disponeva l’annullamento in autotutela, ordinando la rimessione in pristino. Il ricorrente impugnava tali atti con ricorso e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. L’acquiescenza all’avviso di non conformità riguardava la SCIA originaria, che il ricorrente aveva definitivamente abbandonato con la variante. Gli atti impugnati inibiscono gli effetti di questa seconda segnalazione, rispetto alla quale l’interesse ad agire resta integro.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’intento elusivo dell’operazione: il ricorrente, acquisita l’impossibilità del progetto originario, ha riconfigurato formalmente l’intervento, per poi procedere di fatto alla demolizione integrale, prospettandola come accidentale. La circostanza è ritenuta inverosimile, sia per la causa addotta, smentita dal gestore del servizio idrico, sia per la corrispondenza tra intento originario e risultato.

Ne derivano tre conseguenze. La sospensione dei lavori è legittima ai sensi dell’art. 27 TUE, perché interviene su lavori difformi dalla segnalazione e non su lavori conformi, con esclusione del termine dell’art. 19 legge n. 241/1990. La dichiarazione di improcedibilità prende atto che, venuto meno l’oggetto della SCIA, la ricostruzione esige un nuovo titolo edilizio, non essendo sufficiente l’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001. L’autotutela è sorretta da motivazione congrua circa la falsa rappresentazione dei reali intenti, con interesse pubblico in re ipsa, richiamando Cons. Stato n. 3417 del 2024, Cons. Stato n. 992 del 2024 e TAR Lazio n. 6789 del 2024.

Il Collegio ritiene invece poco convincente l’argomento sull’asserita irregolarità del primo piano dell’edificio preesistente, fondato su presupposti non istruiti e motivato in modo perplesso; tale capo, autonomo, non incide sulla legittimità dell’atto, che trova fondamento autosufficiente nel capo principale.

È invece fondato il quarto motivo aggiunto: l’ordinanza di rimessione in pristino impone adempimenti non comprensibili, poiché l’edificio è interamente demolito e non vi sono opere da rendere conformi. Il provvedimento è annullato per difetto di motivazione, ai fini di un riesame in contraddittorio entro novanta giorni. Le spese sono compensate per un quarto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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