Scioglimento semplificato di cooperativa precluso se sussistono valori immobiliari (TAR Molise n. 432 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento semplificato di scioglimento degli enti cooperativi previsto dall’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ. presuppone il concorso di due condizioni: l’omesso deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l’assenza di valori patrimoniali immobiliari. Ove l’autorità di vigilanza accerti la presenza di immobili intestati alla cooperativa, lo scioglimento non può essere disposto nella forma semplificata, dovendosi seguire la procedura ordinaria con nomina del commissario liquidatore, la cui attività è prodromica allo scioglimento dell’ente. È pertanto illegittimo il provvedimento ministeriale che disponga lo scioglimento automatico e contestuale nomina del liquidatore pur avendo ravvisato l’esistenza di valori immobiliari.

Il Fatto

Il ricorrente è socio di una cooperativa agricola a mutualità prevalente costituita nel 1985 e composta da circa novanta soci, operante nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli. Con decreto del 23.12.2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disposto lo scioglimento della cooperativa per atto d’autorità ai sensi dell’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ., rilevando l’omesso deposito del bilancio di esercizio da oltre cinque anni e, al contempo, la presenza di valori patrimoniali immobiliari accertati mediante indagine massiva svolta con l’Agenzia delle Entrate.

Il socio ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Molise, deducendo l’errata applicazione della norma e l’asserita illegittimità costituzionale della stessa. Il Tribunale, in sede cautelare, ha sospeso l’esecutività del decreto subordinando la misura al deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese. Costituitisi il Ministero e l’associazione controinteressata, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione a ricorrere del socio, sollevata dalla difesa erariale. L’eccezione è disattesa: i soci risultano personalmente lesi dalla cessazione dell’attività mutualistica e, sul piano patrimoniale, dalla liquidazione dei beni della cooperativa. Il ricorso è dunque ammissibile.

Nel merito, il Tribunale ritiene assorbente la censura di violazione dell’art. 223-septiesdecies disp. att. cod. civ.. La disposizione richiede, per l’accesso alla procedura semplificata, il concorso contemporaneo di due condizioni: l’inattività nel deposito dei bilanci per oltre cinque anni e la verifica preventiva, da parte dell’autorità di vigilanza, dell’assenza di beni immobili intestati alla cooperativa.

Il Collegio sottolinea che, accertata la presenza di valori immobiliari, lo scioglimento non può avvenire mediante il procedimento semplificato. L’amministrazione deve seguire la procedura ordinaria con nomina del commissario liquidatore, la cui attività è necessariamente prodromica allo scioglimento dell’ente. Solo all’esito di tale procedimento, e ricorrendone i presupposti, la cooperativa avrebbe potuto essere formalmente disciolta.

Nel caso di specie il Ministero ha invece disposto lo scioglimento automatico pur avendo ravvisato l’esistenza di valori immobiliari, ritenendo di poter nominare il commissario liquidatore contestualmente all’atto di scioglimento d’autorità. La semplice lettura della norma dimostra l’erroneità di tale impostazione. Il rilievo di questa illegittimità è assorbente rispetto alle altre censure, con la conseguenza che il ricorso è accolto e il provvedimento annullato. Le spese seguono la soccombenza nei rapporti con il Ministero e sono compensate con i controinteressati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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