Autoresponsabilità e incentivi fotovoltaici: p.e.c. e oneri documentali (Cons. Stato n. 9960 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici si fonda sul principio di autoresponsabilità, che impone all’interessato l’onere di fornire nel corso del procedimento tutti gli elementi idonei a comprovare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione ai benefici. Da tale principio deriva che il privato risponde, in linea di principio, del malfunzionamento degli strumenti di cui si avvale, compresa la p.e.c. indicata come recapito per le comunicazioni. Le garanzie procedimentali non vanno intese in senso formalistico, ma lette nella prospettiva del buon andamento e secondo i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990. L’omessa produzione della documentazione integrativa richiesta, in assenza di prova del malfunzionamento degli strumenti telematici e di tentativi con modalità alternative, è ascrivibile alla responsabilità dell’istante e comporta il rigetto dell’istanza.
Il Fatto
Il titolare di un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative, di potenza pari a 19,88 kW, ha chiesto al Gestore dei servizi energetici l’ammissione alle tariffe incentivanti del c.d. Quarto conto energia, di cui al d.m. 5 maggio 2011. Il Gestore ha dapprima invitato l’istante a integrare la documentazione entro trenta giorni, poi ha formulato il preavviso di rigetto e infine ha negato l’accesso agli incentivi.
Il privato ha impugnato il diniego con ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, deducendo la violazione delle garanzie partecipative per non aver avuto conoscenza della richiesta di integrazione e del preavviso a causa del malfunzionamento della propria casella di p.e.c., oltre all’infruttuoso tentativo di caricare i documenti sul portale telematico. Il TAR Lazio, sez. III, 5 gennaio 2023, n. 200 ha respinto il ricorso, richiamando il principio di autoresponsabilità. Contro tale decisione è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame e ribadisce, in via preliminare, che il sistema d’incentivazione si basa sul principio di autoresponsabilità, richiamando Cons. Stato, sez. II, 1 settembre 2025, n. 7164. Gli elementi probatori dei requisiti devono essere prodotti nel corso del procedimento, poiché il sistema dei conti energia si articola in scansioni temporali il cui rispetto è previsto a pena di inammissibilità (Cons. Stato, sez. II, 25 novembre 2025, n. 9279).
Sul versante partecipativo, il Consiglio di Stato chiarisce che lo stesso principio comporta che il privato risponde, in linea di principio, del malfunzionamento degli strumenti di cui si avvale, tra cui la p.e.c. indicata come indirizzo per le comunicazioni. Le garanzie procedimentali, inoltre, non possono essere intese in senso formalistico, ma vanno interpretate nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2024, n. 3359) e secondo i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.
Nel caso concreto due circostanze risultano dirimenti. Anzitutto, manca la prova del malfunzionamento della p.e.c. dell’istante e del blocco del portale del Gestore. In secondo luogo, l’appellante non ha prodotto la documentazione necessaria, né ha tentato di farlo con modalità alternative al caricamento telematico, nemmeno nel termine di trenta giorni dal 6 dicembre 2013, data di ricezione della raccomandata con cui il Gestore aveva ribadito la richiesta di integrazione, termine scaduto ben prima del diniego del 23 gennaio 2014.
Il Collegio sottolinea che il Gestore ha più volte e con diversi mezzi sollecitato il privato all’integrazione. L’omessa presentazione di quanto necessario è dunque ascrivibile alla responsabilità dell’istante e giustifica il rigetto dell’istanza di accesso agli incentivi. Restano assorbiti gli ulteriori profili relativi all’ammissibilità e all’idoneità della documentazione prodotta in giudizio, pure contestata dal Gestore. L’appellante è condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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