Sconti tariffari sanitari limitati al triennio 2007-2009 e illegittima ultrattività (C.G.A.R.S. n. 980 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Lo sconto che le strutture private accreditate devono praticare, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006, ha carattere transitorio ed è limitato al triennio 2007-2009. La relativa disciplina non può essere prorogata o reiterata in via amministrativa, né richiamata da un decreto assessoriale che ne determini l’ultrattività oltre il periodo di efficacia: una siffatta previsione è illegittima e va annullata, con effetti erga omnes quando l’atto abbia natura quantomeno pararegolamentare. Gli aggregati di spesa regionali costituiscono limite invalicabile per l’amministrazione e per il privato accreditato e non possono essere incrementati con oneri accessori, ivi compresi i contributi previdenziali. È legittima la previsione della sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione del contratto di budget, costituendo essa un’opzione negoziale liberamente eleggibile.

Il Fatto

Le associazioni sindacali e di categoria del settore della specialistica ambulatoriale convenzionata impugnavano davanti al TAR Sicilia il D.A. n. 1180/2011, recante determinazione dell’aggregato di spesa regionale e schema di contratto per l’assegnazione del budget 2011, dolendosi tra l’altro dell’illegittima applicazione degli sconti tariffari previsti dalla finanziaria nazionale del 2007.

Con ricorso per motivi aggiunti censuravano anche ulteriori decreti assessoriali. Il TAR, con sentenza n. 2147 del 1° luglio 2022, dichiarava irricevibile il ricorso per motivi aggiunti in una parte e respingeva nel resto le domande, compensando parzialmente e condannando alle spese. Le associazioni proponevano appello, insistendo sulla transitorietà dello sconto e sull’efficacia riflessa di alcuni giudicati del TAR Catania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo sugli sconti tariffari e lo ritiene fondato. Richiamando un proprio precedente (C.G.A.R.S. n. 80 del 2023), osserva che l’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006 disciplina espressamente la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il solo triennio 2007-2009. Ne deriva che le misure ivi previste non possono trovare applicazione oltre quel periodo.

Il percorso argomentativo si fonda sulla Corte costituzionale n. 94 del 2009, che nello scrutinio di ragionevolezza ha valorizzato il carattere transitorio della norma, e sulla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10582 del 2018; Cass. n. 3175 del 2022). Il decreto legge n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, non ha prorogato lo sconto forfettario, mentre l’art. 79 del d.l. n. 112/2008 ha imposto l’adeguamento delle tariffe secondo criteri di efficienza ed economicità, superando la tariffazione sommaria in vista della tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. e dell’art. 97 Cost.

Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato (Sez. III n. 4840 e n. 4843 del 2021), che ha annullato con efficacia erga omnes il D.A. n. 170/2013 proprio per l’illegittima persistenza del regime tariffario oltre il triennio. Non convince la motivazione del TAR fondata sul Piano di Rientro e sul Programma Operativo 2010-2012: a fronte della necessaria transitorietà della misura, pena la sua incostituzionalità, non è consentito reiterarla in sede amministrativa.

Da qui l’accoglimento del motivo e l’annullamento in parte qua del D.A. n. 1180/2011, laddove richiama gli sconti nelle premesse, nell’art. 5 e nello schema di contratto, con i conseguenti incombenti di pubblicità ex art. 14 d.P.R. n. 1199/1971, applicabile per analogia. Il secondo e il quinto motivo, fondati sul giudicato di sentenze del TAR Catania, sono dichiarati improcedibili e comunque infondati per difetto di identità soggettiva. Il terzo motivo, sui contributi previdenziali, è respinto sulla scorta dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2012: gli aggregati sono limite invalicabile e si intendono al lordo degli oneri accessori. Il quarto, sulla sospensione dell’accreditamento, è infondato perché la previsione trova fonte nell’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992. Le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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