Sconto sanitario e atti di liquidazione rientrano nella giurisdizione amministrativa (Cons. Stato n. 7897 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che, nel definire il budget di struttura, si riservi l’applicazione dello sconto di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006 sulle prestazioni sanitarie, subordinandola all’esito di successivi approfondimenti, non è immediatamente lesiva e non fa decorrere il termine di impugnazione. Gli atti con cui la Regione liquida i saldi applicando lo sconto non costituiscono mera quantificazione del corrispettivo, ma esprimono scelte autoritative di cui il giudice amministrativo deve valutare la legittimità, sussistendo la giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’erronea declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado integra un vizio che giustifica l’annullamento della sentenza e il rinvio al primo giudice per la decisione di merito, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm., secondo i principi enunciati dall’Adunanza plenaria nn. 16/2024 e 10/2025.

Il Fatto

La società appellante eroga prestazioni di specialistica ambulatoriale, in parte a pazienti residenti fuori Regione. Due precedenti pronunce del TAR Lombardia avevano annullato la delibera regionale che applicava retroattivamente il tetto di spesa alle prestazioni fuori Regione per il 2019. In esecuzione di quei giudicati la Regione aveva definito il budget di struttura per gli anni 2020 e 2021, con delibere che si riservavano espressamente la possibilità di futuri recuperi legati all’applicazione dello sconto.

Successivamente la Regione applicava lo sconto ai saldi 2020, includendovi per la prima volta le prestazioni erogate a pazienti fuori Regione. La società impugnava gli atti di liquidazione dinanzi al TAR Lombardia, che dichiarava irricevibili i ricorsi per mancata impugnazione della delibera presupposta e declinava la giurisdizione sugli atti di autorizzazione dei saldi, qualificati come mera quantificazione del budget.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato riunisce i due appelli per identità delle questioni e li accoglie. Il primo motivo censura il capo che ha dichiarato l’irricevibilità del ricorso, sul presupposto dell’autonoma portata lesiva della delibera regionale. La Sezione ritiene il motivo fondato: dal combinato disposto della delibera regionale e di quella commissariale emerge che il recupero e l’abbattimento dei budget erano, all’atto di adozione, soltanto eventuali e futuri, essendo dichiaratamente collegati agli esiti di successivi approfondimenti.

Il dato testuale della delibera conferma la coerenza tra parte motiva e dispositivo e l’assenza di immediata lesività. L’applicazione a consuntivo dello sconto costituiva una mera eventualità, e il passaggio dell’allegato valorizzato dal TAR andava letto alla luce dell’inequivoca parte dispositiva.

Quanto al secondo motivo, la Sezione ritiene parimenti errata la qualificazione degli atti di liquidazione come provvedimenti di mera quantificazione. La loro adozione presuppone la risoluzione della questione dell’applicazione dello sconto ex lege n. 296/2006 alle prestazioni degli anni precedenti e la valutazione di legittimità delle scelte autoritative sottostanti, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 5347 del 14.06.2024. Sono proprio questi gli atti con cui la Regione ha imposto lo sconto ai saldi 2020 e ne ha determinato le modalità, includendovi le prestazioni fuori Regione. Sussiste quindi la giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Le sentenze vanno annullate con rinvio al primo giudice per la decisione di merito ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm. L’Adunanza plenaria nn. 16/2024 e 10/2025 ha ricondotto a tale disposizione le ipotesi di erronea declaratoria di inammissibilità e improcedibilità, che incidono sul doppio grado di merito e danno luogo a motivazione apparente. Gli stessi argomenti supportano il rinvio anche nell’ipotesi di erronea declaratoria di irricevibilità. La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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