Adesione al payback estingue l’interesse al ricorso per manifesta improcedibilità (TAR Lazio n. 6535 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di c.d. payback dei dispositivi medici, disciplinato dall’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, con dichiarazione di avvenuto pagamento, determina la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso prescinde da qualsiasi valutazione nel merito delle censure proposte avverso gli atti di ripiano. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite costituisce effetto previsto dalla norma istitutiva del meccanismo, restando assorbita ogni questione concernente l’illegittimità degli atti impugnati.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, statali e regionali, concernenti la certificazione e la ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del c.d. payback per gli anni 2015-2018, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa e il successivo decreto di adozione delle linee guida, nonché il decreto del Direttore Generale della Regione Veneto che definiva l’elenco delle aziende soggette a ripiano e i relativi importi.

La società deduceva l’illegittimità degli atti impugnati, chiedendone l’annullamento. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie introdotto dal legislatore per definire in via stragiudiziale il contenzioso relativo al ripiano, dichiarando l’avvenuto pagamento di quanto dovuto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., ha dato atto che la società ricorrente aveva aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie di cui all’art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118/2025, dichiarando il pagamento di quanto dovuto.

La dichiarazione di avvenuto pagamento è stata ritenuta dirimente: essa determina, infatti, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, perché l’obbligazione controversa risulta satisfatta. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che il Collegio debba esaminare nel merito le censure dedotte avverso gli atti di ripiano.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha compensate integralmente, in conformità alla norma richiamata che espressamente prevede la compensazione in caso di adesione al meccanismo, quale corollario della definizione stragiudiziale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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