Il richiamo scritto non può fondarsi sulla valutazione soggettiva della manovra (TAR Puglia n. 221 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione di falso a carico del dipendente della polizia di Stato per il contenuto della relazione di servizio non può fondarsi sul giudizio di inutilità o mancanza di necessità della manovra descritta, perché tale valutazione attiene alla sfera valutativa dell’evento e non a quella rappresentativa. Il giudizio di falsità postula il confronto tra un dato complesso di realtà e una specifica dichiarazione, e non può risolversi nella alternativa binaria vero-falso quando la premessa maggiore del ragionamento si regge su scienze non esatte, quali le modalità di guida. È illegittimo, pertanto, il richiamo scritto che sovrapponga i due distinti piani di analisi e sanzioni chi si è limitato a riferire i fatti per come percepiti.
Il Fatto
La ricorrente, appartenente alla polizia di Stato, aveva partecipato a un intervento in servizio. Terminato lo stesso, il collega alla guida del mezzo effettuava una manovra in retromarcia e investiva un pedone che si trovava sull’attraversamento pedonale. La dipendente redigeva quindi una relazione di servizio nella quale riferiva che la retromarcia era stata resa necessaria per sbloccare la ruota anteriore destra dal marciapiede.
All’esito del procedimento disciplinare il Questore le infliggeva la sanzione del richiamo scritto per mancanza di correttezza nel comportamento, contestandole di aver dichiarato fatti non veri. La ricorrente impugnava il provvedimento e gli atti presupposti davanti al TAR Puglia, deducendo il difetto di motivazione e la erronea ricostruzione istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Anzitutto rileva che la motivazione si pone in parziale contrasto con l’istruttoria svolta, perché l’Amministrazione ha contestato alla ricorrente di aver descritto la manovra come effettuata su un brevissimo tratto e a bassissima velocità, mentre nella relazione non vi è alcun cenno alle modalità spazio-temporali della manovra, ma solo alle conseguenze derivate. La dipendente, dunque, ha indicato tutti gli elementi essenziali per una ricostruzione completa dell’accaduto.
Il TAR chiarisce poi che non basta mettere a confronto le due relazioni, della ricorrente e della Polizia Locale, per quanto speculari. Il concetto di falso esige il confronto tra un dato complesso di realtà — quello raccolto dalla Questura anche attraverso i fotogrammi della sequenza — e una specifica dichiarazione.
Depurato da ogni superfetazione, l’addebito principale è quello di aver dichiarato di aver effettuato la manovra per sbloccare la ruota anteriore destra: la falsa rappresentazione si fonda, quindi, sul giudizio di inutilità e mancanza di necessità della retromarcia. Il Collegio osserva che, nella contestazione di falso, le conclusioni devono discendere con necessità dalle premesse, ma un simile ragionamento deduttivo non può operare in senso rigoroso quando la premessa maggiore si regge su scienze non esatte, come quelle sulle modalità di guida. Esiste, in tali casi, un ventaglio di soluzioni tutte plausibili, che impedisce di ricostruire la conclusione sulla sola alternativa vero-falso.
La ricorrente può aver assistito a una condotta negligente dell’autista nella scelta della manovra, ma non può essere incolpata per aver dichiarato di aver ritenuto opportuna quella manovra: l’addebito attiene alla sfera valutativa dell’evento, non a quella rappresentativa. Ella ha riportato gli accadimenti per come percepiti, e tuttalpiù ha aggiunto elementi valutativi o raccolto la valutazione del collega alla guida. Non sussiste alcuna condotta di mistificazione, con conseguente illegittimità del provvedimento sanzionatorio, integralmente annullato. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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