Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Molise n. 400 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo conosce dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ogni volta che l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. impone alla pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. La notificazione del titolo giudiziale in copia conforme, senza spedizione in forma esecutiva, è sufficiente a integrare le formalità richieste dall’art. 475 cod. proc. civ. nella versione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022. La nomina anticipata del commissario ad acta, disposta per fronteggiare un eventuale perdurante inadempimento, esclude di per sé la sussistenza dei presupposti per la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione su nuova istanza di parte.
Il Fatto
Una docente titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 ha ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per un importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il giudice del lavoro ha fatto proprio l’orientamento della Corte di Cassazione che estende la provvidenza ai docenti supplenti che abbiano svolto il servizio fino al 30 giugno o al 31 agosto dell’anno di riferimento.
Passata la sentenza in giudicato, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e, fin d’ora, la fissazione della somma prevista per ogni violazione o inosservanza successiva. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, costituitosi, non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Campobasso, risultante dall’attestazione resa in data 21.2.2024, e la notificazione del titolo in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione già in data 18.1.2024.
Su quest’ultimo punto il Tribunale richiama le modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197. A decorrere dal 28 febbraio 2023, per portare ad esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva: basta il rilascio della copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate alle formalità di legge.
Quanto alla natura del titolo, il Collegio ritiene che una sentenza emessa dal Tribunale civile rientri tra i titoli le cui statuizioni ineseguite trovano attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel merito, il ricorso è fondato: la somma di € 2.500,00 richiesta a titolo di sorte capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il Tribunale ordina quindi al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti nel termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.
Per l’eventuale inottemperanza il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso. Il commissario dovrà attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine, provvedendo in ulteriori 40 giorni. Proprio in ragione di tale nomina anticipata il Tribunale non ravvisa, allo stato, i presupposti per la somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., restando salva diversa valutazione su nuova istanza di parte in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 700,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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