Recupero del patrimonio edilizio dismesso e autonomia della porzione di immobile (TAR Lombardia n. 2038 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 40-bis della L.R. Lombardia n. 12/2005, nel consentire il recupero del patrimonio edilizio dismesso, può trovare applicazione anche in relazione a singole porzioni di un immobile, purché tali porzioni siano autonome rispetto alle parti ancora in uso. La mera separazione interna, a fronte di un fabbricato che esternamente si presenta unitario e omogeneo per composizione tipologico-strutturale e consistenza planivolumetrica, non integra il requisito dell’autonomia e rende decontestualizzata una valutazione separata. Il giudizio sull’esistenza dei profili di criticità indicati dalla norma costituisce espressione di potere discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo per vizi di legittimità e non nel merito. La vetustà dell’edificio non è di per sé sintomatica del degrado rilevante.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune di Gallarate, mediante perizia asseverata giurata, istanza di recupero ex art. 40-bis L.R. 12/2005 di un compendio edilizio dismesso, costituito da più fabbricati. A seguito di sopralluogo e di richiesta integrativa, il Comune ha comunicato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 la sussistenza dei presupposti per tre soli fabbricati, escludendo il fabbricato n. 1 in quanto, ad avviso dell’Amministrazione, privo di evidenti e rilevanti condizioni di degrado.

Con determinazione del 29.12.2023 il Comune ha confermato il parziale diniego. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento lamentando eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione dell’art. 40-bis L.R. 12/2005 e dell’art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che il recupero potesse riguardare anche singole porzioni del fabbricato. Il Comune ha eccepito la parziale carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di carenza di interesse, rilevando che il gravame è diretto esclusivamente avverso la parte del provvedimento che esclude il fabbricato n. 1, come emerge dall’intestazione e dalle conclusioni dell’atto introduttivo.

Nel merito, il Tribunale ha condiviso l’interpretazione secondo cui l’art. 40-bis può applicarsi anche a talune porzioni di immobili dismessi, interpretazione peraltro fatta propria dallo stesso Comune. Ciò che rileva, tuttavia, è l’autonomia di tali porzioni rispetto alle restanti parti ancora in uso. Nel caso concreto era incontroverso che la porzione esclusa ricadesse in un più ampio fabbricato in cui si svolgeva attività produttiva, riconosciuta dalla stessa ricorrente come in buono stato di conservazione.

Il Comune ha quindi evidenziato, con motivazione congrua e immune da vizi logici, che la separazione tra la parte in disuso e quella ancora utilizzata si rileva solo internamente, mentre l’intero fabbricato, anche esternamente, si presenta unitario e omogeneo. Dalle fotografie in atti è emersa la sostanziale unitarietà dell’edificio, con la conseguenza che il peggior stato della porzione in disuso rispetto a quella in attività è ascrivibile a una precisa scelta del proprietario.

Quanto all’allegata situazione di degrado, il Collegio ha ritenuto il provvedimento immune dal vizio motivazionale: la ricorrente si è limitata ad allegare episodi di micro-criminalità senza offrirne dimostrazione. Il confronto tra i fabbricati ha reso evidente il diverso stato, emergendo dalla documentazione fotografica del sopralluogo che la condizione di fatiscenza interessa soltanto i fabbricati 2, 3 e 4. La vetustà dell’edificio non è stata considerata di per sé sintomatica di alcuno dei profili di criticità previsti dalla norma.

Il Tribunale ha infine qualificato la determinazione comunale come estrinsecazione di un potere discrezionale non inficiato dal dedotto eccesso di potere, ribadendo che il vaglio giurisdizionale non deve sconfinare nel merito della scelta amministrativa. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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