Inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo avverso cartelle distinte (Cons. Stato n. 1292 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione la regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento, con vizi-motivi strettamente correlati a quest’ultimo. Il ricorso cumulativo è ammissibile solo in presenza di una connessione procedimentale o funzionale tra gli atti impugnati, da accertarsi in modo rigoroso. Il ricorso collettivo è eccezionalmente proponibile solo ove sussista identità di situazioni sostanziali e processuali. L’analogia delle censure non supplisce alla mancanza di connessione giuridicamente rilevante tra posizioni debitorie distinte. Gli atti esecutivi appartenenti a sequenze procedimentali autonome non tollerano impugnazione cumulativa e collettiva.

Il Fatto

Tre allevatori di vacche da latte, ciascuno titolare di una propria partita IVA, hanno ricevuto altrettante cartelle di pagamento emesse dall’AGEA per il prelievo latte sulle consegne degli anni 1995, 1996, 1997 e 1998. Le cartelle, iscritte nel medesimo ruolo, sono state notificate a ciascuno dei fratelli. Uno solo di essi ha poi ricevuto un’intimazione di pagamento dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, cumulativa anche di altri debiti.

I destinatari hanno impugnato in un unico giudizio le tre cartelle e, con motivi aggiunti, l’intimazione, deducendo vizi identici: prescrizione ultradecennale, difetto di motivazione, nullità per mancata notifica dell’avviso di accertamento, decadenza, illegittimità del presupposto e errore nel calcolo degli interessi. Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibili ricorso e motivi aggiunti per la loro natura collettiva e cumulativa. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la statuizione di primo grado e respinge l’appello. Il Collegio richiama la regola per cui il ricorso deve normalmente rivolgersi a un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale, da verificarsi con rigore per evitare la confusione di controversie, l’aggravio dei tempi del processo o l’abuso dello strumento processuale volto a eludere il contributo unificato (Cons. Stato, Sez. III, n. 8527 del 2021).

Quanto al ricorso collettivo, la Corte ribadisce che è eccezionalmente proponibile solo in presenza di identità di situazioni sostanziali e processuali (Cons. Stato, Sez. III, n. 2470 del 2023). Il ricorso cumulativo richiede invece che i diversi provvedimenti siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo e che i vizi dedotti colpiscano nella stessa misura i diversi atti, così che la cognizione delle censure interessi allo stesso modo il complesso dell’attività provvedimentale (Cons. Stato, Sez. III, n. 7045 del 2021).

Nel caso concreto il ricorso di primo grado presenta entrambi i caratteri: è collettivo, perché proposto da più soggetti distinti, e cumulativo, perché diretto contro più atti. Le tre cartelle sono state ciascuna indirizzata e notificata al singolo ricorrente; l’intimazione riguarda un solo destinatario. La somiglianza del tenore degli atti non è decisiva: i fratelli erano soggetti giuridicamente distinti, ciascuno con propria partita IVA, sicché si è in presenza di distinti rapporti giuridici e di nessuna connessione procedimentale tra gli atti.

Il Collegio aggiunge che l’analogia delle censure non supera questi rilievi. Tra i motivi figura l’eccezione di prescrizione del debito, che assume carattere individuale e differente per ogni posizione (Cons. Stato, Sez. III, n. 8488 del 2021; Sez. II, n. 3371 del 2019). Il ricorso investe inoltre atti esecutivi appartenenti a sequenze procedimentali distinte e autonome, rispetto ai quali la giurisprudenza costante esclude il ricorso cumulativo e collettivo (Cons. St., sez. VI, n. 6446 del 2025; Cons. St., sez. VI, n. 1934 del 2024).

L’appello è dunque infondato. Le spese di lite sono compensate in ragione della complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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