Condono edilizio, volume oltre 750 mc e silenzio-assenso inesistente (TAR Sardegna n. 511 del 01.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza del procedimento di condono edilizio l’istante non può modificare sensibilmente lo stato dei luoghi, compromettendo gli accertamenti dell’Amministrazione sullo stato esistente al momento della domanda, pena il diniego e l’archiviazione. La domanda va esaminata secondo il principio tempus regit actum, con rilevanza delle sopravvenienze normative e dei vincoli sorti dopo l’abuso. Il limite di 750 mc per i fabbricati residenziali va verificato sul volume effettivamente accertato, senza che operi la tolleranza edilizia del 2%, fisiologica tolleranza di progetto inapplicabile all’abuso. Il silenzio-assenso non matura se la domanda di condono non è completa.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile nel Comune di Olbia, ha presentato nel 1995 domanda di condono ex legge n. 724/1994 per opere edilizie abusive. Nel 1997 ha integrato la pratica indicando una superficie utile di mq 202,00 e un volume di mc 737,31, versando poi gli oneri concessori residui su richiesta del Comune.
Dopo il ciclone Cleopatra del 2013, che ha danneggiato il fabbricato, il Comune ha disposto accertamenti e, rilevate incongruenze, ha trasmesso un preavviso di diniego. Il ricorrente ha presentato osservazioni, contestando il computo volumetrico. L’Amministrazione ha quindi emesso il diniego di concessione in sanatoria, ritenendo superato il limite di volumetria ammesso. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento e il rigetto dell’istanza sul silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo infondate le censure sul metodo di calcolo della volumetria. Il ricorrente contestava la destinazione d’uso dei singoli vani accertata nel 2015, assumendo che le modifiche fossero conseguenza dei danni del ciclone. La doglianza non è accolta: in pendenza del procedimento di condono l’istante non può alterare lo stato dei luoghi, come affermato dal Consiglio di Stato n. 470 del 2020. Né è stata dimostrata la stretta indispensabilità delle modifiche: il Comune ha allegato il mutamento di destinazione dei locali al piano terra, già dichiarati come riserva idrica e locale autoclave e concretamente adibiti ad uso abitativo.
Quanto alla disciplina applicabile, il Tribunale richiama il principio tempus regit actum, confermato da TAR Lazio n. 10296 del 2022 e Consiglio di Stato n. 1887 del 2018. L’art. 37, comma 1.1, lett. a), del Regolamento Edilizio Comunale richiamato dal ricorrente subordina il riferimento alla quota del marciapiede alla preventiva determinazione della quota altimetrica da parte del Comune, nella specie mancante.
Il Collegio aggiunge un rilievo decisivo: le censure investono solo il piano terra, non la volumetria accertata per il primo e il secondo piano, non contestata. Pertanto, anche ipotizzando errori sul piano terra, la volumetria complessiva risulterebbe comunque superiore al limite dei 750 mc previsto dall’art. 39, comma 1, legge n. 724/1994.
Priva di pregio è anche la censura sull’intercapedine: il Comune ha scorporato tale spazio dal conteggio dopo le osservazioni, considerando il volume solo per il mutamento di destinazione della porzione al piano terra, facente parte integrante dell’edificio oggetto di condono. La tolleranza edilizia del 2% richiamata dal ricorrente, secondo TAR Sardegna n. 748 del 2023, opera come tolleranza di progetto e non è invocabile in caso di abuso.
Infine, il silenzio-assenso non può ritenersi formato, operando solo per le istanze complete: le integrazioni e i diversi accertamenti tecnici resisi necessari escludono tale presupposto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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