Autotutela tardiva e clausola di elusione non giustificano la revoca dell’aiuto agricolo (TAR Puglia n. 391 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di un provvedimento di concessione di aiuti agricoli è soggetto al termine di diciotto mesi dall’adozione e richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico che giustificano il ritiro dell’atto ampliativo, tenuto conto dell’affidamento consolidato del beneficiario. La dichiarazione resa dal richiedente in ordine al possesso dei requisiti non integra il presupposto della falsa dichiarazione ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000 quando si fonda su un documento correttamente allegato alla domanda e su un’interpretazione del negozio che presenta margini di intrinseca opinabilità. In tale ipotesi non ricorrono né l’elemento oggettivo né quello soggettivo della clausola di elusione di cui all’art. 60 Reg. UE n. 1306/2013.
Il Fatto
Il ricorrente presentava domanda di sostegno nell’ambito della Sottomisura 8.3 del P.S.R. Puglia 2014/2022, allegando un contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato nel luglio 2017. La Regione ammetteva la domanda all’istruttoria e poi concedeva l’aiuto con successive determinazioni del 2019.
A seguito di un rapporto della Guardia di Finanza, l’Amministrazione avviava un procedimento di riesame, rilevava la non conformità del contratto al requisito della durata decennale e, con determinazione dirigenziale n. 123 del 17.2.2023, annullava i provvedimenti di ammissione e concessione, revocava gli aiuti e disponeva il recupero delle somme erogate, invocando la clausola di elusione e l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Il beneficiario impugnava l’atto davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dal profilo temporale. Le agevolazioni erano state concesse con determinazione del 4 ottobre 2019, rettificata il 31 ottobre 2019, mentre l’annullamento interveniva il 17 febbraio 2023, quindi oltre il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990.
A ciò si aggiunge il difetto di motivazione: la determinazione impugnata non espone le ragioni di interesse pubblico che giustificherebbero il ritiro del provvedimento ampliativo, trascurando l’affidamento maturato dal beneficiario. Il TAR richiama il principio secondo cui l’autotutela richiede il concorso cumulativo dell’illegittimità dell’atto, dell’interesse pubblico e del rispetto di un termine ragionevole, ora fissato in diciotto mesi (T.A.R. Valle d’Aosta n. 44 del 2021).
Il Collegio esclude poi che operi la deroga al termine per effetto di dichiarazioni mendaci. Il ricorrente aveva allegato alla domanda il contratto con patto di futura vendita e vi aveva sempre fatto lealmente riferimento. Anche aderendo alla tesi dell’Amministrazione sulla non equivalenza del contratto a quello richiesto dall’avviso, il tenore complessivo della dichiarazione sui requisiti non può qualificarsi fraudolento o mendace.
Per le stesse ragioni non sussistono i presupposti della clausola di elusione. Il Collegio richiama la giurisprudenza europea (sentenza Slancheva sila, C-434/12; sentenza 7 aprile 2022, C-176/20), che esige un insieme di circostanze oggettive e un elemento soggettivo consistente nella creazione artificiosa delle condizioni per ottenere il vantaggio. L’interpretazione del contenuto del negozio presenta margini di intrinseca opinabilità e non si presta all’alternativa logica vero/falso, come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8532 del 2020.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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