Domanda di rinegoziazione inammissibile all’ABF ma banca responsabile per correttezza (ABF Collegio di Milano n. 4165 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il cliente chiede che l’intermediario sia condannato ad applicare, con effetto retroattivo, le condizioni più favorevoli promesse in fase di trattativa integra una pronuncia costitutiva e, come tale, esula dalla competenza dell’ABF, cui sono sottoponibili solo le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà. L’inammissibilità non esclude il sindacato sulla condotta dell’intermediario: la banca è tenuta al rispetto dei doveri di buona fede e correttezza anche nella fase delle trattative e in quella successiva, e risponde a titolo precontrattuale o contrattuale quando ometta di fornire informazioni tempestive, chiare ed esaurienti. Un ritardo di oltre un anno nel dare seguito alla rinegoziazione confermata integra violazione degli artt. 1337, 1175 e 1176, secondo comma, cod. civ., con conseguente tutela risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente si era rivolto all’intermediario per ottenere due mutui, uno destinato all’acquisto della prima casa e uno per liquidità. In fase di trattativa gli era stato proposto un tasso del 3,9%, superiore a quello di mercato indicato nel 3,3%; non avendo accettato quelle condizioni, l’intermediario avrebbe garantito la possibilità di rinegoziare entrambi i finanziamenti al 3,3% entro sei mesi dalla stipula.
Trascorso il termine, la rinegoziazione non veniva perfezionata. Con e-mail del 02.01.2025 l’intermediario confermava il nuovo tasso, ma ai solleciti del cliente non seguiva alcun riscontro concreto. Il ricorrente chiedeva quindi l’applicazione retroattiva del tasso promesso. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per natura costitutiva della domanda e, nel merito, sosteneva di aver già avviato la rinegoziazione al 3,3% con decorrenza da gennaio 2025.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio dà atto di una questione procedurale: il ricorrente aveva inizialmente indicato nel modulo un intermediario diverso da quello risultante dalla documentazione. A seguito della richiesta di integrazione della Segreteria Tecnica, il ricorrente ha dichiarato di voler procedere nei confronti dell’intermediario correttamente identificato, consentendo la regolare instaurazione del procedimento.
Passando all’eccezione di inammissibilità, il Collegio qualifica la domanda come costitutiva: il ricorrente chiede, nella sostanza, la condanna dell’intermediario all’applicazione delle condizioni rinegoziate con effetto retroattivo. In applicazione delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie della Banca d’Italia, Sez. I, par. 4, le pronunce volte a modificare il rapporto giuridico tra le parti o a imporre un facere infungibile non rientrano nella competenza dell’Arbitro.
Il Collegio richiama sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 8049/2019, secondo cui la domanda di applicazione del tasso promesso implica una decisione costitutiva e non è qualificabile come richiesta di risarcimento per responsabilità precontrattuale; esclude inoltre la violazione di norme imperative e l’applicabilità del regime delle nullità e della sanzione del comma 7 dell’art. 117 T.U.B. per i comportamenti relativi alla fase delle trattative. Nello stesso senso richiama le decisioni del Collegio di Milano nn. 2220/2023 e 2040/2023 e del Collegio di Roma n. 6085/2023. L’eccezione è quindi accolta e, per il valore assorbente, il ricorso è inammissibile.
Il Collegio precisa tuttavia che ciò non sottrae la condotta dell’intermediario a censura: essa resta sindacabile sotto il profilo della buona fede, della trasparenza e della corretta esecuzione delle operazioni, con possibile responsabilità contrattuale e tutela risarcitoria. Pur non esistendo un diritto del cliente alla concessione del credito né un obbligo generale di negoziazione, la banca deve rispettare gli artt. 1337, 1175 e 1176, secondo comma, cod. civ. e le indicazioni della Banca d’Italia sulla correttezza nei rapporti con la clientela.
Dagli atti emerge che tra la promessa di rinegoziazione e la conferma del 02.01.2025, e poi ancora fino al 05.02.2026, l’intermediario non ha fornito informazioni tempestive e ha dato corso a un nuovo piano di ammortamento non concordato. Solo dopo la ricezione del ricorso ha invitato il cliente in filiale. Il Collegio ravvisa una palese violazione dei doveri di correttezza e un legittimo affidamento non tutelato, ma dichiara comunque il ricorso inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1175 c.c. – Comportamento secondo correttezza
- Art. 1176 c.c. – Diligenza nell'adempimento
- Art. 1337 c.c. – Trattative e responsabilità precontrattuale
- Art. 117 TUB – Contratti