Requisito dei 50.000 aderenti e controllo dell’Agenzia sulle adesioni sindacali (TAR Marche n. 559 del 08.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dei cinquantamila aderenti previsto dall’art. 32, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 241/1997 per la costituzione di un centro di assistenza fiscale da parte di organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti e pensionati è subordinato alla effettiva consistenza della compagine associativa, verificabile dall’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate può controllare il numero e la coerenza delle adesioni, senza che ciò integri violazione della libertà di organizzazione sindacale o del codice civile in materia di associazioni. Non assumono rilievo, ai fini del computo, le adesioni raccolte mediante sottoscrizione sugli spazi dei modelli 730 destinati alla comunicazione ai contribuenti e riferite al servizio di assistenza fiscale di altra associazione titolare di CAF; rilevano le adesioni di tipo sindacale. La scelta legislativa del limite numerico non eccede la delega contenuta nell’art. 3, comma 134, legge n. 662/1996, in ragione del rilievo pubblicistico delle funzioni certificate demandate ai CAF.
Il Fatto
La società ricorrente chiedeva all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche, di essere autorizzata a costituire un centro di assistenza fiscale ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 241/1997. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e le memorie difensive, la Direzione respingeva l’istanza.
Il diniego si fondava su una pluralità di ragioni: domanda di iscrizione non fiscalmente regolare, mancata dimostrazione dei cinquantamila aderenti, capitale sociale non conforme all’art. 5 d.lgs. n. 241/1997 e polizza assicurativa inidonea per la presenza di una franchigia. La società impugnava il provvedimento davanti al TAR Marche con quattro motivi, lamentando anche l’illegittimità costituzionale del limite numerico e l’illegittimità delle circolari dell’Agenzia in materia di conteggio delle adesioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura plurimotivata del provvedimento: è sufficiente la legittimità di una sola autonoma ragione giustificatrice perché il ricorso vada respinto, anche ove gli altri motivi risultassero fondati. Richiama sul punto Cons. Stato Sez. II n. 2189 del 2024. Su questa base esamina in via preliminare il secondo motivo, articolato in due parti.
La prima parte, relativa all’eccesso di delega del limite dei cinquantamila aderenti rispetto all’art. 3, comma 134, legge n. 662/1996, è dichiarata manifestamente infondata. Il TAR richiama i principi affermati da Corte cost. n. 307 del 2002: la materia dell’assistenza fiscale presenta profili di sicuro rilievo pubblicistico, perché i CAF esercitano funzioni qualificate, compresi poteri certificatori. La delega legislativa mirava alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema tributario mediante strutture intermedie, con assunzione di responsabilità concorrente. Rientra quindi nella fisiologica latitudine della delega la fissazione di requisiti quantitativi di rappresentatività.
La seconda parte investe la prova del requisito. L’Agenzia aveva rilevato che le adesioni richiamate derivavano da un accordo di raccolta mediante sottoscrizione sugli spazi dei modelli 730 e che gli stessi soggetti risultavano aderenti a due associazioni, una delle quali già titolare di CAF. La nota della soppressa Direzione Gestione Tributi n. 3/4117874/03 del 30 luglio 2003 escludeva che potessero computarsi le adesioni contenute nelle ricevute dei modelli 730, rilevando solo quelle sindacali, con trattenuta di contributi.
Il Collegio ritiene che l’Amministrazione non abbia disconosciuto la natura sindacale dell’associazione né la sua libertà statutaria. Ha invece esercitato un controllo di idoneità sulle adesioni, coerente con la delicatezza dell’attività di assistenza fiscale e con il dovere del CAF di dimostrare, a ogni richiesta, il possesso del requisito. L’anomalia consisteva nell’esiguo numero di deleghe sindacali effettive a fronte di una gran parte di adesioni raccolte usufruendo dei servizi di altra associazione titolare di CAF. Il requisito legale va desunto dai lavoratori dipendenti e pensionati rappresentati dall’organizzazione promotrice (Cons. Stato Sez. II n. 5285 del 2020).
La ricorrente, osserva il TAR, non ha contestato nel merito i rilievi sulla rappresentatività, limitandosi ad affermare l’impossibilità radicale del controllo. Il motivo è quindi infondato e il ricorso respinto, insieme all’istanza risarcitoria. La particolarità della disciplina giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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