Accollo costi esproprio in convenzione edilizia secondo buona fede e sinallagma (TAR Puglia n. 242 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di una convenzione edilizia che accolla ai proprietari lottizzanti il costo di espropriazione delle aree destinate all’edilizia residenziale pubblica va interpretata, ai sensi dell’art. 11, comma 2, legge n. 241/1990, secondo i canoni civilistici della buona fede e della comune intenzione delle parti. L’art. 1367 cod. civ. impone l’interpretazione che conserva la disciplina negoziale, evitando esiti di nullità per oggetto indeterminato. La lievitazione delle indennità di esproprio intervenuta a distanza di oltre un decennio dalla stipula, ove faccia gravare sui privati costi non ipotizzabili all’origine, integra eccessiva onerosità sopravvenuta e altera l’equilibrio del sinallagma. La pretesa comunale di riversare integralmente tali maggiori costi sui sottoscrittori è pertanto illegittima.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di aree ricadenti nel comparto edificatorio C1/1 del P.R.G. del Comune di Monte Sant’Angelo e aderente al consorzio costituito tra i lottizzanti, ha impugnato l’ingiunzione di recupero crediti emessa nel gennaio 2022 dalla concessionaria della riscossione per conto del Comune, unitamente agli atti presupposti e alla convenzione edilizia del 1999.
Il Comune aveva preteso di applicare l’art. 9 della convenzione, che prevede l’accollo da parte dei proprietari del costo di espropriazione delle aree destinate all’edilizia residenziale pubblica di soggetti non aderenti al consorzio. La richiesta comprendeva anche i maggiori importi determinati circa quindici anni dopo la stipula, all’esito dei giudizi di opposizione alle indennità di esproprio. Il ricorrente ha dedotto l’invalidità originaria della clausola, l’eccessiva onerosità sopravvenuta e il venir meno della presupposizione, chiedendo altresì l’accertamento dell’insussistenza del credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune e dalla società concessionaria. La controversia ha ad oggetto l’interpretazione di una clausola di convenzione edilizia, qualificabile come esecuzione di un accordo sostitutivo di provvedimento ai sensi dell’art. 11 legge n. 241/1990. Sussiste quindi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm., con rinvio all’iter argomentativo del precedente della stessa Sezione.
Nel merito, la questione è ritenuta sovrapponibile ad altre già decise dalla Sezione nei confronti del medesimo ente locale. Il Collegio richiama la sentenza n. 892/2023 e ne riporta gli stralci significativi: le parti avevano adottato consensualmente la regolamentazione urbanistica del comparto, dando vita a un preciso equilibrio negoziale strumentale al disegno urbanistico.
Quanto alla quantificazione della prestazione, deve ritenersi che le parti avessero inteso rinviare ai criteri già adottati per la determinazione dell’indennità di esproprio. Diversamente opinando, la clausola sarebbe affetta da nullità per oggetto indeterminato o indeterminabile. Soccorrono i canoni dell’art. 1367 cod. civ., dell’art. 1366 cod. civ. sull’interpretazione di buona fede e dell’art. 1362 cod. civ., che fa prevalere la comune intenzione sul mero dato testuale. I principi civilistici si applicano agli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento per espressa previsione dell’art. 11, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Collegio osserva gli effetti abnormi che discenderebbero, sull’assetto negoziale, dalla rideterminazione degli importi delle indennità. Una simile lievitazione dei costi rispetto a quelli ipotizzabili alla stipula non può ricondursi nella normale alea contrattuale e si traduce in eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione.
Il percorso argomentativo del precedente è giudicato coerente con i motivi del ricorso, la cui fondatezza è accertata. Il gravame è pertanto accolto nei termini indicati, con interpretazione dell’art. 9 orientata ai principi di buona fede e di equilibrio del sinallagma. Le spese di causa sono compensate tra le parti in ragione della novità e complessità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti
- Art. 1366 c.c. – Interpretazione di buona fede
- Art. 1367 c.c. – Conservazione del contratto