Segnalazione Schengen per solo ingresso irregolare non osta all’emersione (Cons. Stato n. 4501 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione Schengen che attenga al solo ingresso irregolare in altro Stato dell’area non integra causa ostativa alla procedura di emersione. A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno, il parametro normativo del potere non consente di attribuire rilievo ostativo o impeditivo a una segnalazione di tal genere. Il diniego di emersione fondato su tale unico presupposto è pertanto illegittimo e va annullato. Resta ferma la necessità che la segnalazione non rechi ulteriori e diversi profili di pericolosità sociale, la cui assenza deve risultare dagli atti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di emersione ex art. 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020. Il Questore della Provincia di Modena, con provvedimento del 5 maggio 2023, aveva respinto l’istanza.

La motivazione del diniego si fondava su una segnalazione Schengen inserita dalle autorità francesi il 18.6.2022 e valevole fino all’8.6.2025, per ingresso illegale in quel paese. Il TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione I, con sentenza semplificata n. 397 del 27 giugno 2023, aveva respinto il ricorso, ritenendo la segnalazione causa preclusiva all’ingresso e al soggiorno e sufficiente a motivare il provvedimento senza ulteriori valutazioni sulla pericolosità. Il ricorrente ha proposto appello, deducendo la situazione di forza maggiore che aveva determinato l’ingresso irregolare e l’assenza di pericolosità sociale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto l’appello rilevando che, nel corso del giudizio, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2026. Tale pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.

La Corte ha dato atto che la decisione è stata resa su ordinanza di rimessione dello stesso Consiglio di Stato n. 3759/2025, relativa a fattispecie identica a quella oggetto del giudizio. Il parametro normativo del potere, una volta rimosso il profilo di incostituzionalità, non consente più di attribuire rilievo ostativo o impeditivo a una segnalazione fondata sul solo ingresso irregolare.

Il Collegio ha quindi verificato la corrispondenza tra la fattispecie concreta e quella decisa dalla Corte costituzionale. Dagli atti risultava che la segnalazione ritenuta ostativa concerneva il solo ingresso irregolare in territorio francese e non anche ulteriori e diversi profili di pericolosità sociale. È caduto così il presupposto su cui si reggeva il diniego.

Il diniego di emersione è stato pertanto ritenuto illegittimo e annullato, con accoglimento dell’appello, riforma della sentenza gravata e accoglimento del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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