Segnalazione ai SIC non provata e prova del preavviso con Posta time (ABF Collegio di Roma n. 1246 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario il cliente che domanda la cancellazione di una segnalazione pregiudizievole nei sistemi di informazione creditizia deve provare l’esistenza della segnalazione contestata, secondo il riparto dell’art. 2697 c.c. In difetto della visura e in assenza di contestazione pacifica sull’esistenza dell’iscrizione, la domanda di cancellazione non può essere accolta. La prova del preavviso di segnalazione, imposto dall’art. 5, comma 6, del Codice deontologico, può essere fornita dall’intermediario mediante i dati di tracciamento del servizio Posta time, quando il codice identificativo della missiva coincida con quello del preavviso e l’indirizzo di recapito corrisponda a quello contrattuale. Le domande nuove, introdotte per la prima volta con le repliche, sono inammissibili.
Il Fatto
Il ricorrente chiede la cancellazione di una segnalazione negativa nei sistemi di informazione creditizia, riferita a un contratto di apertura di credito revolving assistito da carta di credito. Lamenta di non aver ricevuto la lettera di preavviso dell’imminente segnalazione.
L’intermediario resiste: ricostruisce il rapporto, richiama i numerosi ritardi nel pagamento delle rate e le lettere di insoluto inviate, contesta la determinatezza del petitum e afferma di aver consegnato le comunicazioni di preavviso all’indirizzo contrattuale. Deduce inoltre che il credito è stato ceduto a una società terza. Il Collegio ha disposto un’integrazione istruttoria, invitando l’intermediario a produrre le visure relative alle segnalazioni effettuate nei SIC.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto una questione di rito. Nelle repliche il ricorrente contesta il presupposto sostanziale delle segnalazioni, ma quella domanda non era stata formulata nel reclamo né nel ricorso. Richiamando la decisione n. 277/2020 del Collegio di Roma, il Collegio ribadisce che le repliche sono ammissibili solo se volte a ribadire e puntualizzare le posizioni già espresse, senza introdurre domande nuove. Diversamente il contraddittorio con l’altra parte sarebbe precluso.
Nel merito, il ricorrente deduce la violazione dell’obbligo di preavviso previsto dall’art. 5, comma 6, del nuovo Codice deontologico, corrispondente all’art. 4, comma 7, del previgente Codice. Il Collegio rileva però che agli atti non è documentata alcuna segnalazione pregiudizievole. Neppure dalle allegazioni emerge la tipologia della segnalazione né le banche dati interessate. Richiamando la decisione n. 13217/2020 del Collegio di Bari, si afferma che l’onere di provare l’esistenza della segnalazione grava sul cliente. In difetto di visura, la domanda di cancellazione non può essere accolta.
L’integrazione istruttoria non muta l’esito. L’intermediario ha prodotto le visure CRIF e CTC, dalle quali non emergono segnalazioni pregiudizievoli. Tale rilievo è già sufficiente a respingere il ricorso.
Il Collegio esamina comunque anche l’altra censura, relativa al mancato preavviso, e la ritiene infondata. L’intermediario produce la schermata con i dati di tracciamento dello spedizioniere, dalla quale risulta l’invio con Posta time e il recapito presso un indirizzo corrispondente a quello contrattuale. Richiamando le decisioni n. 2504/2023 del Collegio di Roma, n. 9028/2023 del Collegio di Torino e n. 8936/2023 del Collegio di Bari, si ritiene quel servizio idoneo a provare l’avvenuta ricezione del preavviso. Nel caso concreto il codice identificativo della missiva coincide con quello del preavviso e l’indirizzo di recapito corrisponde a quello del contratto. Quanto alla contestata genericità, la comunicazione riporta il numero del finanziamento cui si riferisce il ritardo da regolarizzare.
Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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