Estinzione anticipata del finanziamento, rimborso dei costi up-front e quietanza liberatoria (ABF Collegio di Roma n. 1243 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell’art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia ed escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica del pro rata temporis. La quietanza liberatoria sottoscritta in sede di estinzione anticipata, ove non specifichi l’ammontare e le singole voci oggetto di rinuncia, ha valore di mera dichiarazione di scienza e non preclude ulteriori pretese.

Il Fatto

Il ricorrente, dopo aver esperito il reclamo, si è rivolto all’ABF chiedendo l’equo rimborso degli oneri a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi € 1.104,52 a titolo di commissioni di intermediazione e commissioni di rete distributiva, calcolate con il criterio del pro rata temporis, oltre al rimborso delle spese legali.

L’intermediario ha resistito eccependo la sottoscrizione di una dichiarazione di quietanza, con la quale il cliente si era dichiarato soddisfatto, null’altro avendo a pretendere. Ha inoltre sostenuto la chiarezza delle condizioni contrattuali in ordine ai costi ripetibili e non ripetibili, qualificando le commissioni di distribuzione come costi di terzi relativi a servizi accessori non obbligatori.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto ricostruito il quadro normativo applicabile. Il contratto è stato stipulato il 12.5.2020, dunque anteriormente alla entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021. In virtù della disciplina intertemporale dettata dall’art. 11-octies, comma 2, del medesimo decreto, come modificato dall’art. 27 del d.l. n. 104 del 2023, e tenuto conto della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023, al rimborso anticipato continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies TUB, come interpretato dal Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019.

Da tale decisione il Collegio ha tratto il principio secondo cui la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11.9.2019, causa C-383/18, è direttamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla sua pubblicazione, con la conseguenza che il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore. Restano ferme le imposte, che la legge espressamente sottrae a riduzione.

Quanto ai criteri, il Collegio ha richiamato la possibilità per le parti di declinare in modo differenziato il rimborso dei costi up-front rispetto ai recurring, purché il criterio prescelto sia comprensibile e quantificabile dal consumatore e proporzionale. In difetto di clausola, i costi up-front vanno ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, parametrato alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica. Il Collegio ha dato atto di aver mutato il proprio precedente orientamento a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26.3.2020, per salvaguardare l’uniformità delle decisioni dell’Arbitro, includendo nel novero dei costi up-front anche il compenso per l’intermediazione creditizia, pure in presenza di fattura comprovante il pagamento al mediatore.

Sulla qualificazione delle voci, il Collegio ha richiamato la decisione n. 9052 del 5.4.2021 del medesimo Collegio di Roma, resa su fattispecie contrattuale identica, che ha ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni a favore dell’intermediario finanziatore e ha qualificato come up-front le commissioni di distribuzione. Applicando tali criteri, il rimborso ancora dovuto è stato determinato in € 267,23, arrotondato a € 267,00, importo inferiore a quello richiesto dal ricorrente, che invocava la proporzione lineare.

Quanto all’eccezione di quietanza liberatoria, il Collegio ha richiamato il principio della decisione n. 4580 del 2025 del Collegio di coordinamento: la dichiarazione sottoscritta dopo l’estinzione anticipata, a fronte dell’accettazione di un ulteriore rimborso, non integra rinunzia abdicativa né atto transattivo ove non contenga la chiara volontà di rinunciare con effetti estintivi e la specificazione degli importi e delle singole voci oggetto di rinuncia. Nella specie la quietanza si risolve in mere formule di stile e non preclude ulteriori pretese. Il Collegio ha infine escluso il rimborso delle spese legali, trattandosi di questioni ripetitive che non richiedono il ministero di un professionista.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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