Reclamo preventivo all’intermediario quale condizione di procedibilità del ricorso ABF (ABF Collegio di Milano n. 5101 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario, che le Disposizioni della Banca d’Italia configurano come condizione di procedibilità della domanda. La presentazione del reclamo deve essere provata dal ricorrente, sul quale grava il relativo onere ai sensi dell’art. 2967 cod. civ.. In mancanza di prova dell’effettivo invio e della conseguente ricezione del reclamo da parte dell’intermediario, il ricorso è inammissibile e ogni ulteriore questione di merito resta assorbita.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di aver ricevuto un sms, apparentemente proveniente da un intermediario terzo, con cui veniva avvisato di un bonifico in uscita di € 4.970,00 e invitato a contattare un’utenza mobile. Contattato il numero, un sedicente operatore gli riferiva che, per bloccare il bonifico non richiesto, avrebbe dovuto disporre un altro bonifico dello stesso importo, che gli sarebbe poi stato stornato.
Il ricorrente accedeva così al proprio home banking ed eseguiva un bonifico di € 4.970,00 verso IBAN di terzi sconosciuti. Solo successivamente, insospettito dall’andamento dei contatti con il presunto operatore, si rivolgeva alla propria banca e scopriva di essere stato vittima di una truffa. Chiedeva quindi il rimborso dell’importo sottratto. L’intermediario convenuto eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza del preventivo reclamo, oltre al difetto di legittimazione passiva e a profili di carenza della causa petendi e del petitum, chiedendo in subordine il rigetto nel merito.
La motivazione del Collegio
La domanda del ricorrente riguarda l’accertamento del diritto al rimborso del controvalore di un’operazione di pagamento successivamente disconosciuta. Su di essa l’intermediario ha opposto un’eccezione preliminare di inammissibilità per carenza del reclamo preventivo. Il Collegio ritiene l’eccezione fondata e meritevole di accoglimento.
Le Disposizioni della Banca d’Italia che regolano il procedimento stabiliscono che il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo preventivo all’intermediario. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, richiamato nel provvedimento, la presentazione del reclamo costituisce una condizione di procedibilità del ricorso, la cui carenza ne determina l’inammissibilità.
Il Collegio rileva che dalla documentazione versata in atti non emerge alcuna prova circa l’effettivo invio e la conseguente ricezione del reclamo da parte dell’intermediario resistente. Tale prova avrebbe dovuto essere fornita dal ricorrente, espressamente onerato ai sensi dell’art. 2967 cod. civ.
Deve pertanto ritenersi non provato l’assolvimento del presupposto procedimentale richiesto dalle Disposizioni della Banca d’Italia, con conseguente inammissibilità del ricorso. Ogni ulteriore questione di merito, compresa l’eccepita carenza di legittimazione passiva, resta assorbita.
Nota della Redazione
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