Segnalazione in SIC illegittima per preavviso tardivo e onere probatorio dell intermediario (ABF Collegio di Palermo n. 3961 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del nominativo del cliente nelle banche dati dei sistemi di informazione creditizia presuppone che l’intermediario provi di aver posto il cliente nelle condizioni di conoscere l’intenzione di procedere alla registrazione. La prova può essere data anche mediante presunzioni semplici, non essendo previsto alcun requisito di forma. Il preavviso, tuttavia, deve essere comunicato con un anticipo congruo rispetto alla segnalazione: ove il lasso di tempo tra comunicazione e iscrizione sia inadeguato, la registrazione è illegittima e va cancellata. L’onere di dimostrare la sussistenza del presupposto sostanziale della segnalazione resta a carico dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di prestito personale. A fronte di ritardi nel pagamento delle rate, l’intermediario aveva proceduto a segnalare la posizione nelle banche dati CRIF, CTC ed Experian, oltre che in Centrale Rischi. Il cliente, venuto a conoscenza delle segnalazioni mediante visura, aveva contestato l’assenza del preavviso e la mancanza del presupposto sostanziale della sofferenza, chiedendo la rettifica e la cancellazione dei dati.

L’intermediario si era difeso sostenendo di aver pubblicato il preavviso nell’area clienti riservata e di aver avvisato il ricorrente con un SMS alert, secondo le modalità concordate in contratto, e di aver poi notificato l’informativa di prima segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina separatamente le diverse segnalazioni. Quanto alla Centrale Rischi, richiamando la Circolare n. 139/1991 della Banca d’Italia, si osserva che l’informativa preventiva al cliente costituisce un obbligo di trasparenza, ma non un presupposto di legittimità della segnalazione: la sua violazione può giustificare una pretesa risarcitoria, non la cancellazione. Il Collegio richiama sul punto il consolidato orientamento dell’Arbitro (Collegio di Bologna n. 4784/17; Collegio di Roma n. 1927 del 27.02.2017).

Riguardo alle segnalazioni nei SIC, il Collegio ribadisce che spetta all’intermediario segnalante provare che il cliente è stato posto nelle condizioni di conoscere l’intenzione della banca di procedere alla registrazione. Tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, non essendo richiesto alcun requisito di forma (richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 3089/2012).

Nel caso concreto, la pubblicazione del preavviso nell’area riservata e l’invio dell’SMS alert risultano documentalmente provati e la modalità di comunicazione era stata concordata in sede contrattuale. Il Collegio rileva però una criticità circa la tempestività del preavviso rispetto alla segnalazione in CTC: il preavviso è del 14.11.2023, mentre la segnalazione risale al novembre 2023. Il termine tra i due momenti non è rispettato e la segnalazione va considerata illegittima per mancato rispetto del termine.

Quanto al presupposto sostanziale, il Collegio ritiene che il ricorrente non abbia fornito prova di adempimenti o regolarizzazioni. Gli inadempimenti hanno condotto all’estinzione del contratto e alla cessione del credito, senza evidenze di trattative per il rientro del debito, e il ricorrente non ha contestato la veridicità degli inadempimenti segnalati. L’intermediario ha prodotto gli estratti conto a conferma dei ritardi. Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC, nei termini di cui in motivazione, con condanna al contributo alle spese della procedura e al rimborso della somma versata per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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