Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e revoca implicita della domanda (TAR Molise n. 269 del 23.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Se il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito, il giudice è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse solo ove la parte insista per la decisione; non ha invece il potere di procedere d’ufficio allorquando la parte deduca di non avere interesse, non potendo sostituirsi alla valutazione di questa. La declaratoria di improcedibilità consegue, quindi, in ossequio al principio dispositivo, alla sola dichiarazione della parte.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura a evidenza pubblica indetta dalla Regione per la predisposizione di una graduatoria di idonei cui assegnare le sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio, collocandosi al trentaduesimo posto. All’atto dell’assegnazione, l’amministrazione aveva attribuito una sede farmaceutica a una candidatura associata. Su richiesta delle assegnatarie, la Regione aveva concesso un primo termine per l’apertura dell’esercizio e, poi, un’ulteriore proroga.
Contro i provvedimenti di proroga il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la violazione degli artt. 11 e 12 del bando quali lex specialis, la natura perentoria dei termini per l’accettazione e per l’apertura delle sedi, il conseguente obbligo di scorrimento della graduatoria e l’illegittimità delle motivazioni poste a base dei differimenti. La Regione si è costituita, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza. L’istanza cautelare è stata respinta. All’udienza pubblica la difesa del ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, domandando la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorrente ha inequivocabilmente rappresentato, in coerenza con il proprio più recente contegno processuale, di non avere più interesse alla decisione di merito. Da ciò discende la definizione del giudizio con pronuncia in rito, senza esame del merito dei motivi.
A sostegno, il Tribunale ha richiamato l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 2018, secondo cui il rito amministrativo è governato dall’impulso di parte. Le disposizioni degli artt. 35 e 84 del c.p.a. consentono alla parte che propone il ricorso di rinunciarvi in qualsiasi momento, anche nel giudizio di appello. Tale diritto potestativo, insindacabile dal giudice, si estende alla tutela cautelare, facoltativamente richiesta dalla parte impugnante.
Il Collegio ha precisato la distinzione tra i due scenari: sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione il ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione. Ove la parte insista per la decisione, il giudice ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse al ricorso; ove invece la parte deduca di non avere interesse, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, non potendo sostituirsi alla valutazione della parte in ordine all’insussistenza dell’interesse ad agire.
In applicazione di tale principio, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite, in considerazione delle circostanze specifiche della causa.
Nota della Redazione
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