Revoca del porto d’armi e obbligo di valutare le integrazioni documentali (TAR Lombardia n. 144 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della licenza di porto d’armi e il divieto di detenere armi trovano fondamento nella valutazione di non affidabilità del titolare, desumibile anche da una frase con cui egli manifesti l’intento di usare le armi contro una persona ritenuta responsabile dei propri mali. È irrilevante che la frase sia stata pronunciata in un momento di agitazione, perché l’affidabilità sul buon uso delle armi deve essere garantita sempre, e anzi soprattutto nelle situazioni di pressione psicologica e stress emotivo, nelle quali è maggiore il rischio di abuso. Il provvedimento prefettizio di divieto è invece illegittimo quando dia per “mancate” le integrazioni documentali espressamente richieste e qualificate come “indispensabili”, benché l’interessato le abbia tempestivamente trasmesse: in tal caso l’Amministrazione deve prenderne atto, valutarle e motivare specificamente sulle stesse.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di una licenza di porto d’armi per uso sportivo rilasciata nel 2015. Nel corso di un’esecuzione forzata relativa a crediti dell’ex moglie e del difensore della stessa, maturati nel giudizio di divorzio, i Carabinieri intervenuti per il pignoramento di un mezzo della società riferivano che l’uomo aveva più volte lamentato di essere stato rovinato e, riferendosi al difensore della ex moglie, aveva affermato che lo avrebbe atteso fuori dallo studio e gli avrebbe sparato.

I militari procedevano al sequestro cautelare delle armi e al ritiro del porto d’armi, informando Questura e Prefettura. La società concludeva poi una transazione con i creditori e pagava quanto dovuto; l’interessato presentava memorie difensive, sostenendo che le frasi erano solo uno sfogo privo di reale volontà minatoria. Il Questore revocava comunque la licenza e la Prefettura emanava il divieto di detenere armi. Impugnati entrambi i provvedimenti, con ricorso e motivi aggiunti, il Tribunale rigettava il primo e accoglieva il secondo, in ragione del diverso esito dell’istruttoria.

La Motivazione della Corte

Sul ricorso principale il Tribunale ritiene non irragionevoli le valutazioni dell’Amministrazione. La frase con cui il ricorrente ha manifestato l’intento di sparare al difensore della ex moglie palesa la volontà di usare le armi contro una persona ritenuta, insieme alla coniuge, responsabile della propria rovina. Tanto basta a fondare il giudizio di non affidabilità su un buon uso delle armi.

Il Collegio dichiara irrilevante che la frase sia stata pronunciata in un momento di agitazione. L’affidabilità sul buon uso delle armi deve essere garantita sempre, e soprattutto quando l’interessato si trovi sottoposto a pressione psicologica e stress emotivo, perché è proprio in quelle situazioni che aumenta il rischio di abuso. La doglianza sul ricorso principale è quindi infondata.

Diverso è l’esito del primo motivo dei motivi aggiunti, incentrato su difetto d’istruttoria e di motivazione del provvedimento prefettizio. La Prefettura, dopo la memoria dell’interessato, aveva chiesto copia datata e firmata della transazione; questi l’aveva trasmessa appena due giorni dopo, via pec, come da ricevuta di consegna depositata in giudizio. Nel provvedimento l’Amministrazione ha invece affermato che le integrazioni richieste sarebbero “mancate”.

Il Tribunale rileva l’errore: la Prefettura aveva considerato quella documentazione rilevante, tanto da richiederla, e nel provvedimento l’aveva addirittura qualificata come “indispensabile“. Avrebbe perciò dovuto prendere atto dell’avvenuta trasmissione, valutarla ai fini della decisione e motivare specificamente sulla stessa. Il motivo è pertanto fondato e il provvedimento prefettizio è annullato, con rigetto del ricorso principale, accoglimento dei motivi aggiunti e compensazione delle spese, stante la soccombenza reciproca e la comune parte resistente ministeriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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