Rinnovo autorizzazione scarichi: applicabile il termine dell’art. 124 TUA, non l’AUA (TAR Lazio n. 318 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’Autorizzazione Unica Ambientale non si applica automaticamente ai titoli abilitativi rilasciati prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 59/2013. L’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 59/2013 ha natura di norma transitoria e consente di chiedere l’AUA alla scadenza del primo titolo dalla stessa sostituito, sì che il nuovo regime, compresi i termini di rinnovo, opera solo per i provvedimenti rilasciati nel suo vigore. Ne consegue che, per l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali formatasi anteriormente, resta applicabile l’art. 124, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, che impone di chiedere il rinnovo un anno prima della scadenza. Il termine semestrale dell’art. 5 del d.P.R. n. 59/2013 non è invocabile, né quello dell’art. 3 del d.P.R. n. 227/2011 ove l’istanza non sia presentata con le modalità e alle condizioni ivi prescritte. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la verifica di legittimità di una sola delle autonome ragioni giustificatrici è sufficiente al rigetto del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente gestisce un impianto di autolavaggio annesso a una stazione di servizio in forza di un contratto di affitto di azienda e assumeva di essere titolare dell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ottenuta per voltura dal precedente titolare. Nel dicembre 2015 presentava istanza di rinnovo; nelle more entrava in vigore il d.P.R. n. 59/2013, che introduce l’AUA in luogo delle autorizzazioni di cui al capo II del titolo IV della parte terza del d.lgs. n. 152/2006.

Dopo solleciti e un preavviso di diniego del gennaio 2023, la Provincia disponeva l’archiviazione del procedimento per due ragioni: la tardività dell’istanza e la carenza di legittimazione del ricorrente, non essendosi perfezionata la voltura. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR, chiedendo anche misure cautelari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio della discussione, non ravvisando i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e passa al merito. Il provvedimento impugnato si fonda su un duplice ordine di ragioni ostative: l’intempestività dell’istanza e la carenza di legittimazione del richiedente.

Il primo motivo ruota attorno alla pretesa conversione ex lege dei titoli preesistenti in AUA e alla conseguente applicabilità dell’art. 5, comma 1, del d.P.R. n. 59/2013, che fissa il termine semestrale per il rinnovo. La tesi non regge: la fattispecie è disciplinata dalla norma transitoria dell’art. 10 del d.P.R. n. 59/2013, che non prevede alcuna applicazione diretta del nuovo regime ai titoli formatisi prima, ma si limita a consentire la richiesta dell’AUA alla loro scadenza. Il nuovo termine opera quindi solo per i provvedimenti rilasciati nel vigore del decreto.

Il Collegio esclude anche l’operatività dell’art. 3 del d.P.R. n. 227/2011, che pure prevede il termine semestrale in assenza di modificazioni sostanziali: l’istanza non risulta presentata con le modalità dalla norma prescritte, né è stata provata la ricorrenza delle condizioni dalla stessa stabilite, oggetto di specifica contestazione della Provincia.

Trova dunque applicazione l’art. 124, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, che impone il rinnovo un anno prima della scadenza. Essendo pacifico che l’istanza è stata presentata dopo il decorso di tale termine, il provvedimento è correttamente motivato e il primo motivo è respinto.

Da ciò deriva l’improcedibilità del secondo motivo, relativo alla carenza di legittimazione. Il provvedimento è plurimotivato: accertata la legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici, l’atto non potrebbe comunque essere annullato in forza dell’altra, secondo l’insegnamento dell’Ad. Plen. n. 5 del 2015, richiamato da Cons. Stato n. 3325 del 2024. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e riconoscimento in favore dell’avvocatura dell’ente dei compensi, degli oneri riflessi in luogo di IVA e CPA e dell’IRAP.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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