Preavviso segnalazione area riservata via sms alert e presunzione conoscenza (ABF Collegio di Bologna n. 186 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di segnalazione ai sistemi di informazione creditizia può essere trasmesso con modalità digitali, mediante pubblicazione nell’area riservata del cliente accompagnata da un sms alert che lo allerti della presenza di una comunicazione importante. Quando l’intermediario provi la messa a disposizione del documento e la consegna del messaggio all’utenza indicata nel contratto, e l’adesione a tale modalità sia stata oggetto di approvazione specifica, opera la presunzione di conoscenza prevista dall’Allegato 1 al Codice di condotta. Il preavviso deve inoltre precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione. Le segnalazioni effettuate prima della ricezione del preavviso restano illegittime e vanno cancellate; quelle successive sono legittime.

Il Fatto

La parte ricorrente, debitrice dell’intermediario in ragione di un contratto di credito finalizzato, è stata segnalata nelle banche dati CRIF e CTC per ritardi nei pagamenti. Sostiene che le segnalazioni siano illegittime perché non precedute da alcun preavviso, in violazione del Codice deontologico, e deduce di aver appreso della segnalazione solo a seguito di un rifiuto di finanziamento.

L’intermediario replica di aver pubblicato il preavviso nell’area clienti il 14.05.2022 e di aver inviato nella stessa data un sms alert al numero di cellulare riportato nel contratto. Dalle tracciature il messaggio risulta consegnato, mentre la ricorrente si limita ad affermare che, per un problema tecnico, non lo avrebbe ricevuto. L’intermediario chiede il rigetto del ricorso. La ricorrente domanda la cancellazione delle segnalazioni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le visure prodotte. La prima segnalazione risulta effettuata nel giugno 2022 per due rate scadute e non pagate; in CTC è segnalato il ritardo nel pagamento di una rata a maggio 2022. Il thema decidendum riguarda quindi la validità e la tempestività del preavviso rispetto a tali appostamenti.

Sul piano delle modalità, il Collegio richiama l’art. 5, comma 6, del Codice deontologico, che rinvia alle modalità digitali definite dal Garante nel provvedimento del 26 ottobre 2017 e nell’Allegato 1 al Codice di condotta. L’Allegato prevede che il preavviso si presume conosciuto quando sia messo a disposizione in un’area riservata cui il cliente abbia effettivo accesso, sia accompagnato da un sms istantaneo o da una email di allerta e la modalità sia stata previamente concordata con l’interessato.

Nel caso concreto il Collegio desume dalle evidenze che il documento pubblicato è denominato “Preavviso segnalazione SIC”, che l’utenza telefonica indicata nel contratto coincide con quella delle tracciature e che l’sms risulta ricevuto il 14.05.2022. Il testo del messaggio non richiama la tipologia del documento, ma indica il numero della pratica. L’adesione al servizio di comunicazioni online risulta oggetto di approvazione specifica. Il Collegio ritiene pertanto soddisfatte le condizioni di legittimità del preavviso e dimostrata la ricezione dell’alert.

Quanto al contenuto, il Collegio rileva che non esiste una previsione normativa sul contenuto essenziale del preavviso. Esso è legittimo quando consente al destinatario di individuare il rapporto e di regolarizzare la posizione, anche per relationem tramite il rinvio a precedenti comunicazioni. Non è invece valido il preavviso privo dell’indicazione del rapporto o del debito, non ricavabile altrimenti.

Sulla tempestività, il Collegio richiama gli artt. 125, comma 3, TUB e 5, comma 6, del Codice di condotta: il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione, ed è onere dell’intermediario provare il momento della visibilità. Richiama il principio del Collegio di Coordinamento n. 4632/2023: il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione rende legittime solo le segnalazioni successive, restando illegittime quelle precedenti. Nel caso di specie il preavviso del 14.05.2022 è tempestivo rispetto alla segnalazione CRIF da giugno e a quella CTC di fine mese. Il ricorso è pertanto non meritevole di accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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