Buoni postali fruttiferi: prescrizione e incompetenza temporale sull’obbligo informativo (ABF Collegio di Roma n. 1866 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni postali fruttiferi emessi nella serie AA2 il termine di rendimento, ai sensi del D.M. 29 marzo 2001, scade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione; la prescrizione del diritto al rimborso decorre da tale scadenza e si compie nel termine ordinario decennale, per effetto dell’equiparazione ai titoli di Stato disposta dall’art. 3 del D.M. 5 dicembre 2003 e dall’art. 23 del d.P.R. n. 398 del 2003. La mancata consegna del foglio informativo integra una situazione di ignoranza soggettiva che non paralizza l’eccezione di prescrizione, perché solo un impedimento di natura giuridica ne sospende il decorso. La domanda risarcitoria da inadempimento dell’obbligo informativo è invece inammissibile per incompetenza temporale quando la prescrizione del diritto al rimborso si è compiuta prima del sesto anno antecedente alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

La parte ricorrente riferisce di aver sottoscritto il 15 ottobre 2001 un buono postale fruttiferi della serie AA2 del valore di Euro 1.000,00. Chiede il rimborso del titolo, lamentando che l’intermediario ha opposto la prescrizione. Sostiene di non aver potuto conoscere la data di scadenza per la mancata consegna del foglio informativo e che tale circostanza avrebbe impedito il decorso del termine. In via subordinata domanda la condanna al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento dell’obbligo informativo.

L’intermediario resistente eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro per materia e per tempo, e nel merito chiede il rigetto: il buono, scaduto al termine del settimo anno successivo a quello di sottoscrizione, si sarebbe prescritto il 16 ottobre 2018, mentre il primo reclamo risale al 12 marzo 2025. Nessun atto interruttivo risulterebbe documentato.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di incompetenza relative alla domanda principale. Quanto al profilo per materia, i buoni postali fruttiferi non sono qualificabili come strumenti finanziari né, in via derivata, come prodotti finanziari destinati al collocamento ai fini del T.U.F., perché sono incedibili e non negoziabili sui mercati: la competenza dell’Arbitro sussiste. Quanto al profilo temporale, rileva non la data di emissione o di scadenza del titolo, ma quella in cui il rimborso è stato rifiutato, cioè il 12 marzo 2025: il limite del sesto anno precedente è rispettato.

Nel merito la domanda di rimborso non è fondata. Il buono, emesso il 15 ottobre 2001 e recante la dicitura “a termine”, era in collocamento nella serie AA2. Secondo il D.M. 29 marzo 2001 la liquidazione avviene al termine del settimo anno successivo a quello di emissione; la formulazione va intesa nel senso che il termine di rendimento scade nell’ultimo giorno dell’anno di riferimento. Il titolo è dunque scaduto il 31 dicembre 2008 e da lì ha iniziato a decorrere la prescrizione ex art. 2935 cod. civ., con termine decennale ex art. 2946 cod. civ., maturata il primo gennaio 2019. Poiché la prima richiesta di rimborso è del 12 marzo 2025 e non risulta alcun fatto interruttivo anteriore, la pretesa è prescritta.

Il Collegio esclude poi che l’ignoranza sulla decorrenza possa giovare alla parte ricorrente. L’impossibilità di far valere il diritto rileva quale fatto impeditivo della prescrizione solo quando derivi da una causa giuridica, non da un ostacolo di mero fatto: la mancata consegna della documentazione informativa produce una semplice situazione soggettiva di ignoranza.

Quanto alla domanda risarcitoria subordinata, il Collegio ricostruisce l’orientamento secondo cui l’obbligo informativo non si esaurisce alla sottoscrizione, ma perdura per tutta la durata del rapporto e finché il diritto al rimborso non sia prescritto. La competenza temporale sussisterebbe quindi se la prescrizione fosse maturata entro il sesto anno precedente il ricorso. Nel caso concreto però la prescrizione si è compiuta il primo gennaio 2019, alcuni mesi prima del limite fissato al 4 giugno 2019, essendo il ricorso presentato il 4 giugno 2025. L’eccezione di incompetenza temporale è perciò fondata e il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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