Segnalazioni SIC e preavviso: cancellazione fa cessare materia del contendere (ABF Collegio di Milano n. 5322 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli dai sistemi di informazione creditizia, disposta dall’intermediario nel corso del procedimento, determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda del cliente volta a ottenerne la rimozione. Il Collegio non è tenuto a pronunciarsi sulla legittimità formale o sostanziale della segnalazione quando l’interesse del ricorrente risulta integralmente soddisfatto, in coerenza con i fini deflattivi della procedura arbitrale. Resta ferma la verifica del corretto invio del preavviso di segnalazione ex art. 5, comma 6, del Codice Deontologico, ove il profilo segnalatorio permanga.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta di credito, lamentava di essere stato segnalato negativamente nei sistemi di informazione creditizia in relazione ad alcuni ritardi nei pagamenti. Deduceva l’illegittimità delle segnalazioni sotto il profilo formale, per l’assenza di un idoneo avviso di prima segnalazione ex art. 5, comma 6, del Codice Deontologico, e chiedeva all’Arbitro di disporne la cancellazione dalle banche dati.
L’intermediario, costituitosi, ricostruiva il rapporto: concessione della carta, mancato pagamento degli importi dovuti per gli estratti conto da maggio ad agosto 2023, contatti telefonici, invio di raccomandata con preavviso di segnalazione ai SIC e alla Centrale d’Allarme Interbancaria, revoca della carta con comunicazione del 13.09.2023 e saldo a debito di € 4.420,83. Esponeva che l’esposizione era stata poi sanata nel luglio 2025 e che, a seguito del reclamo, aveva rettificato le segnalazioni.
La motivazione del Collegio
La questione sottoposta all’Arbitro riguarda la legittimità delle segnalazioni disposte in CRIF e in Experian, contestate dal cliente per difetto del presupposto formale del preavviso. Nel corso del procedimento l’intermediario ha però documentato la cancellazione della segnalazione dalla banca dati CRIF e di avere richiesto a Experian Italia la rettifica del profilo del cliente.
Il Collegio rileva che la documentazione allegata nelle controrepliche è coerente e non evidenzia più segnalazioni negative a carico del ricorrente. La condotta dell’intermediario, pur successiva al reclamo, ha dunque integralmente soddisfatto la pretesa azionata: da qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla domanda di cancellazione.
Il Collegio osserva inoltre, per completezza, che l’intermediario ha allegato prova dell’invio del preavviso tramite raccomandata A/R, ricevuta dal cliente in data 05.09.2023. Tale accertamento resta tuttavia su un piano accessorio rispetto alla ratio decidendi, incentrata sull’esaurimento dell’interesse del ricorrente.
La decisione conferma l’indirizzo deflattivo proprio della procedura: quando la condotta dell’intermediario elimina la segnalazione pregiudizievole oggetto di contestazione, il Collegio si limita a dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito la fondatezza delle doglianze formali e sostanziali.
Nota della Redazione
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