Segnalazioni negative nei SIC: decorrenza dei 24 mesi dal ripianamento integrale del debito (ABF Collegio di Milano n. 5321 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti successivamente regolarizzati possono essere conservate nei SIC, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, lett. b), dell’Allegato 2 del Codice di deontologia e di buona condotta dei SIC, fino a ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, quando i ritardi superano due rate o mesi. La regolarizzazione presuppone l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute senza perdite o residui, anche a titolo di interessi e spese, e può derivare da adempimento ovvero da vicende estintive diverse, come transazioni o concordati. In presenza di integrale ripianamento del debito, il termine di conservazione decorre dalla data del ripianamento e non dalla revoca del rapporto o dalla scadenza contrattuale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una carta di credito concessa dall’intermediario, ha scoperto di essere stato segnalato negativamente nei sistemi di informazione creditizia. Ha quindi chiesto all’intermediario la rettifica e la cancellazione dei dati. L’intermediario ha risposto di aver richiesto la rettifica, precisando però che la segnalazione di revoca della carta non poteva essere cancellata. Il cliente ha contestato che fossero decorsi oltre ventiquattro mesi dalla revoca, avvenuta a giugno 2023, e che la stessa fosse ancora visibile a dicembre 2025, lamentando inoltre il mancato azzeramento dei pregressi ritardi.

L’intermediario ha riferito che i sistemi creditizi registravano il mancato pagamento degli estratti conto di marzo, aprile e maggio 2023 e che, perdurando la morosità, in data 23.06.2023 aveva revocato la carta. Il cliente era stato preavvisato delle conseguenze pregiudizievoli, tra cui la segnalazione alla C.A.I. e ai SIC. La posizione debitoria è stata saldata nel gennaio 2025. Le segnalazioni ancora visibili in CRIF ed Experian riguarderebbero esclusivamente la revoca per morosità e il rientro in bonis del rapporto. Il cliente ha replicato che l’intermediario non aveva provato la data di prima iscrizione né quella di effettiva visibilità delle segnalazioni, e nelle controrepliche l’intermediario ha affermato di aver già rettificato le segnalazioni relative ai ritardi di pagamento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha esaminato le visure prodotte dal cliente. La visura CRIF, aggiornata al 31.03.2025 su un arco di ventiquattro mesi, non riportava ritardi, indicava al 06/2023 la lettera “R”, ossia revoca per morosità, e al 03/2025 la lettera “U”, ossia risanamento della posizione. La visura Experian, aggiornata al 02.2025, riportava l’estinzione del rapporto e la regolarizzazione del pagamento. L’intermediario, dal canto suo, ha confermato che le segnalazioni visibili attengono soltanto alla revoca per morosità e al rientro in bonis.

Il Collegio ha richiamato l’art. 6 dell’Allegato 2 del Codice di deontologia e di buona condotta dei SIC. Il secondo comma consente la conservazione delle informazioni creditizie negative relative a ritardi regolarizzati fino a dodici mesi dalla registrazione della regolarizzazione per ritardi non superiori a due rate o mesi, e fino a ventiquattro mesi per ritardi superiori. Il quinto comma disciplina invece gli inadempimenti non regolarizzati, prevedendo un limite di trentasei mesi dalla scadenza contrattuale del rapporto, elevabile fino a sessanta mesi.

La qualificazione della vicenda dipende quindi dalla nozione di regolarizzazione, definita dall’art. 1, comma 1, lett. b), del medesimo Codice come estinzione delle obbligazioni pecuniarie inadempiute, senza perdite o residui anche a titolo di interessi e spese, o comunque a seguito di vicende estintive diverse dall’adempimento, in particolare transazioni o concordati.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento uniforme dei Collegi ABF secondo cui, in caso di integrale ripianamento del debito, le informazioni negative devono essere conservate fino a ventiquattro mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione di ritardi superiori a due rate o mesi. Nel caso concreto il debito è stato ripianato integralmente in data 01/2025, senza alcuna transazione o accordo a saldo e stralcio. Da tale data decorre dunque il termine di ventiquattro mesi per la conservazione delle segnalazioni negative, che pertanto non risultano scadute.

Il ricorso è stato conseguentemente non accolto. Il principio di diritto è che la decorrenza del termine di conservazione va ancorata alla data di registrazione della regolarizzazione, coincidente con il ripianamento integrale del debito, e non alla data della revoca del rapporto: solo gli inadempimenti non regolarizzati seguono il diverso termine dei trentasei mesi dalla scadenza contrattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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