Segnalazione legittima se preavviso ricevuto e inadempimento accertato (ABF Collegio di Napoli n. 4185 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia è legittima solo in presenza di due presupposti concorrenti: uno sostanziale, costituito dal ritardato o mancato pagamento, e uno formale, costituito dal preavviso di segnalazione. Il preavviso non deve essere soltanto inviato, ma deve essere effettivamente pervenuto all’indirizzo del destinatario, secondo il regime degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. Ove il destinatario neghi la ricezione, grava sull’intermediario segnalante l’onere di provare l’avvenuto recapito. In difetto di tale prova la segnalazione è illegittima; ove invece la prova sia fornita e l’inadempimento risulti documentato, la segnalazione è conforme alla disciplina di settore.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con l’intermediario un contratto di finanziamento. In relazione a quel rapporto erano state effettuate segnalazioni pregiudizievoli a suo carico nei sistemi di informazione creditizia. Il cliente contestava la classificazione della propria posizione a sofferenza e lamentava di non aver ricevuto alcun preavviso, in violazione della normativa applicabile.

Dopo l’esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità della segnalazione presso la Centrale rischi, la rettifica e la cancellazione delle segnalazioni non conformi, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e al rimborso delle spese. L’intermediario eccepiva l’irregolarità dei pagamenti sin dalla prima rata, con ripetuti avvisi di insoluto, e sosteneva di aver inviato il preavviso prima della decadenza dal beneficio del termine, comunicata nel settembre 2023; la segnalazione era poi cessata nel novembre 2024, dopo la cessione del credito.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha ricondotto la controversia all’accertamento della legittimità delle segnalazioni sotto il profilo dei presupposti formali e sostanziali. Ha osservato che la sussistenza della segnalazione era pacifica tra le parti, anche se il ricorrente non aveva depositato la visura; l’intermediario aveva del resto dichiarato di non aver più segnalato il cliente dal novembre 2024.

Il Collegio ha richiamato il principio, consolidato nella giurisprudenza dell’Arbitro, secondo cui la segnalazione nei SIC è legittima quando concorrono il presupposto sostanziale del ritardato o mancato pagamento e il presupposto formale del preavviso. Quanto al primo, l’intermediario ha allegato la situazione contabile dalla quale risultava che l’addebito diretto era rimasto insoluto per più rate, poi pagate in ritardo.

Quanto al secondo, il Collegio ha ribadito che l’obbligo di preavviso è condizione imprescindibile di validità delle segnalazioni. Ha richiamato la Coll. Coord. n. 9311/2016, secondo cui a favore delle persone fisiche, consumatori o professionisti, va sempre applicato l’art. 4, comma 7, del Codice deontologico, senza conflitto con la disciplina sulla privacy. Ha poi richiamato la Coll. Coordinamento n. 3089 del 2012, che richiede non solo l’invio, ma l’effettiva ricezione del preavviso e pone a carico dell’intermediario la prova del recapito, quando il destinatario neghi di averlo ricevuto.

Nel caso concreto l’intermediario ha assolto tale onere mediante l’invio della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di cui risultava l’avviso controfirmato. Accertata la sussistenza di entrambi i presupposti, il Collegio ha ritenuto la segnalazione legittimamente effettuata e ha respinto il ricorso, senza esaminare nel merito le ulteriori domande risarcitorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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