Estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo la sospensione (TAR Lazio n. 12529 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione del giudizio, la prosecuzione del processo richiede un impulso processuale della parte interessata, che deve presentare istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a.. Il mancato esercizio di tale impulso nel termine previsto comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., che è rilevabile anche d’ufficio e assume carattere assorbente rispetto a una successiva dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato gli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria, contestando la legittimità del sistema TOLC-MED e della conseguente graduatoria nazionale, nella parte in cui non ne aveva consentito l’immatricolazione per l’anno accademico 2023/2024.
Il giudizio era stato sospeso con ordinanza del 10 maggio 2024, ai sensi degli artt. 79 c.p.a., 295 e 337 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di appello avverso una sentenza concernente le medesime questioni di diritto. Con la stessa ordinanza le parti erano state onerate di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha definito il giudizio di appello con sentenza pubblicata il 4 ottobre 2024. Tuttavia, nessuna delle parti ha depositato istanza di fissazione di udienza entro il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 1, c.p.a., come espressamente disposto dall’ordinanza di sospensione.
Il TAR richiama il disposto dell’art. 80, comma 1, c.p.a., secondo cui, in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, e dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., che impone al giudice di dichiarare estinto il giudizio quando il processo non venga proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice.
Osserva il Collegio che la prosecuzione del giudizio sospeso richiede un impulso processuale della parte interessata, il cui mancato esercizio nel termine previsto comporta l’estinzione. Nella fattispecie, dagli atti di causa risulta che nessuna delle parti ha presentato istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, come prescritto dalla legge e come espressamente disposto dall’ordinanza di sospensione.
Il Tribunale rileva, infine, che la declaratoria di estinzione del giudizio, rilevabile anche d’ufficio, assume carattere assorbente rispetto alla dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse successivamente depositata dalla parte ricorrente il 24 dicembre 2025. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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