Sei scatti anche per il congedo a domanda dell’Arma dei Carabinieri (TAR Sicilia n. 2268 del 15.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, nel testo risultante dalla legge n. 472/1987 e dalla legge n. 232/1990, attribuisce ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita sei scatti stipendiali anche al personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda, una volta maturati i cinquantacinque anni di età e i trentacinque anni di servizio utile. Il limite alle sole ipotesi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, già posto dall’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, non è più in vigore per effetto dell’abrogazione, ad opera del C.O.M., della norma che lo aveva sostituito, senza che si produca alcuna riviviscenza della formulazione originaria. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce semplice onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’INPS è l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita e l’eccezione di prescrizione, per essere in senso proprio, richiede l’indicazione e la prova della data di inizio del corso prescrizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato congedato a domanda dopo aver maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e del conseguente obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali, oltre alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione.

L’INPS si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 2 luglio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, richiamando il principio pacifico secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale (C.G.A. n. 865 del 2022, con richiamo a Cons. St. n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010).

Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, quale risulta dal prospetto di liquidazione, o, in mancanza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Essendo un’eccezione in senso proprio, grava sul debitore l’onere di specificarne i fatti costitutivi, compresa la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. St. n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). Nella specie l’INPS si è limitata a una formula generica, senza provare la data di liquidazione del trattamento di fine servizio.

Nel merito il ricorso è accolto. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto: dall’art. 13 della legge n. 804/1973, all’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986, fino all’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. L’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987, che limitava i sei scatti ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, è stato sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 e quest’ultimo è stato abrogato dal C.O.M. L’abrogazione della norma novellatrice non determina la riviviscenza della formulazione originaria: il codice ha quindi inteso eliminare il limite, come conferma il criterio cronologico richiamato dalla giurisprudenza citata (Cass. n. 855 del 1951, n. 3284 del 1979, Cons. St. n. 7899 del 2004).

L’art. 1911, comma 3, C.O.M. lascia ferma l’applicazione dell’art. 6-bis per tutte le forze di polizia, militari e civili, sicché l’ambito soggettivo comprende il personale con qualifiche equiparate, senza distinzione tra i due ordinamenti. Quanto all’ambito oggettivo, il comma 1 dell’art. 6-bis e il comma 2 ne estendono l’attribuzione a chi chiede il collocamento in quiescenza con i requisiti anagrafici e di servizio. L’art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini della base pensionabile e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita.

Il termine del 30 giugno, infine, non è decadenziale, ma un onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo, come si evince dal comma 3 dell’art. 6-bis. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento degli accessori secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994 e dei soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 (Cass. civ., Sez. lav., n. 13624 del 2020). Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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