Sei scatti d.l. n. 387/1987 anche a chi cessa a domanda (TAR Sicilia n. 2122 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali al personale della Polizia di Stato ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del c.o.m. non determina la riviviscenza dell’originaria formulazione restrittiva dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987, dovendosi ritenere abrogata anche quest’ultima nel testo che escludeva la cessazione dal servizio a domanda. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. L’INPS è l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita, e l’eccezione di prescrizione è validamente proposta solo se il debitore allega e prova la data di inizio del corso prescrizionale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e congedato a domanda, ha dedotto di aver maturato al momento dell’istanza i 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile. Ha quindi chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali, oltre accessori.

L’Istituto si è costituito eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 2 luglio 2025 e decisa con sentenza di accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata. Richiamando C.G.A. n. 865 del 2022, con i precedenti di Cons. St. n. 1231 del 2019 e n. 6465 del 2010, afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale osserva che il ricorrente è stato collocato in pensione nel 2022. Aderendo all’orientamento di Cons. St. n. 3807 del 2024 e di TAR Lazio n. 11406 del 2022, rileva che il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dal prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Essendo l’eccezione in senso proprio, grava sul debitore l’onere di specificarne il fondamento, data di inizio compresa. L’INPS si è limitata a una formula generica, che non integra gli estremi dell’eccezione in senso stretto.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973 e l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 riservavano i sei aumenti periodici a determinate categorie di ufficiali, mentre l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987 estendeva il beneficio ai sottufficiali, ma nei soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, con esclusione della cessazione a domanda. Il c.o.m. ha abrogato l’art. 11 della legge n. 231/1990, che aveva sostituito quella disposizione: secondo il Collegio, l’abrogazione della norma novellatrice non fa rivivere il testo originario, ma travolge anche il comma 15-bis nel testo sostitutivo. Tale lettura spiega perché l’art. 1911, comma 3, c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Il campo di applicazione soggettivo della norma comprende gli appartenenti alle forze di polizia con qualifiche equiparate, senza distinzione tra ordinamento civile e militare. Sul piano oggettivo, il comma 2 estende i sei scatti a chi chiede il collocamento in quiescenza con i requisiti richiesti. Il termine del 30 giugno non è decadenziale: è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo, e una lettura contraria introdurrebbe una diversità di trattamento priva di giustificazione.

Il ricorso è quindi accolto. L’INPS è condannato alla corrensponsione di quanto dovuto in applicazione dell’art. 6-bis, oltre accessori secondo l’art. 16, sesto comma, della legge n. 724/1994. Sulle somme maturano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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