Scatti ex art. 6-bis anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Puglia n. 520 del 03.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, nel testo risultante dalla conversione, attribuisce i sei scatti stipendiali ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza a domanda, una volta maturati i cinquantacinque anni di età e i trentacinque di servizio utile. L’art. 1, comma 15-bis, del d.lgs. n. 379/1987 — che limitava il beneficio alla cessazione per età, inabilità permanente o decesso — deve ritenersi abrogato per effetto dell’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 che lo aveva sostituito, senza che operi la riviviscenza della formulazione originaria. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina la sola base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno fissato dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale: costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo.
Il Fatto
Due ex appartenenti rispettivamente all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza hanno proposto ricorso collettivo chiedendo l’accertamento del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con inclusione dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute, oltre interessi legali.
Il Tribunale ha dapprima rilevato la nullità della notificazione del ricorso e ne ha disposto la rinnovazione con ordinanza n. 977 del 2024. L’INPS si è costituito eccependo che il beneficio non spetta a chi abbia chiesto il collocamento a riposo, che difetterebbe il requisito contributivo ex art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 e che non sarebbe provata la presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto, dalla soppressa promozione alla vigilia fino all’estensione progressiva ai ruoli delle forze di polizia. Passaggio decisivo è la sorte dell’art. 1, comma 15-bis, del d.lgs. n. 379/1987: pur formalmente non abrogato dal codice dell’ordinamento militare, esso era stato integralmente sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990, a sua volta abrogato dal d.lgs. n. 66/2010.
Da qui la duplice conclusione. La riviviscenza è istituto eccezionale, come già affermato dal CGARS nelle decisioni nn. 929 e 936 del 2022: l’abrogazione di una norma novellatrice non fa rinascere quella originaria. Il codice ha quindi inteso abrogare l’intero comma 15-bis, con la conseguenza che non opera più il limite della cessazione dal servizio per età, inabilità o decesso, sul quale l’Amministrazione aveva fondato la propria difesa.
Il Collegio esclude poi che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 possa modificare il regime dell’indennità di buonuscita: la disposizione, per la sua formulazione e per il richiamo all’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992, attiene esclusivamente alla base pensionabile. L’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 conferma invece la perdurante vigenza dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto, senza distinzione tra appartenenti all’ordinamento militare e civile.
Quanto al termine del 30 giugno, il Tribunale ne nega la natura decadenziale. Il comma 3 dell’art. 6-bis collega la decorrenza del collocamento a riposo al primo gennaio dell’anno successivo alla domanda: il rispetto del termine è dunque funzionale solo alla tempistica, non alla spettanza del beneficio. Diversamente opinando si creerebbe una disparità ingiustificata tra chi presenta l’istanza entro il termine e chi la presenta negli anni successivi. Il Collegio richiama Cons. St. sez. II n. 2982 del 2023 e Cons. St. sez. III n. 1231 del 2019, nonché il canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata (Corte cost. n. 356 del 1996 e ord. n. 151 del 2019).
Ne consegue l’irrilevanza dell’onere probatorio sulla tempestività della domanda. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti nella base di calcolo, oltre interessi legali e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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