Tempario regionale e autonomia del medico specialista ambulatoriale (TAR Lombardia n. 347 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il tempario unico regionale che fissa i tempi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale costituisce misura di carattere organizzativo e non incide sulla riserva di regolamentazione pattizia fissata dall’art. 8 d.lgs. n. 502/1992, ove rispetti il criterio generale delle quattro prestazioni orarie posto dall’art. 29, comma 3, ACN. Esso non impone al medico prestazioni aggiuntive né modifica l’orario di lavoro, ma fornisce al centro prenotazioni un parametro temporale di riferimento per la costruzione delle agende. Resta ferma la facoltà dello specialista di dedicare alla singola prestazione il tempo necessario, anche superiore a quello tabellare. È dunque legittima la delibera regionale che, lungi dal comprimere l’autonomia del professionista, si pone come strumento di attuazione del PNGLA.

Il Fatto

Una organizzazione sindacale della dirigenza sanitaria e un medico specialista ambulatoriale hanno impugnato la delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e il relativo allegato n. 3, recante le indicazioni operative sulla definizione delle agende e il cosiddetto tempario unico regionale per le prestazioni previste nel PNGLA.

Secondo i ricorrenti la delibera violerebbe il diritto alla salute, i LEA e il principio di autodeterminazione del medico, predeterminando in modo uniforme e unilaterale la durata massima delle prestazioni a prescindere dalla complessità clinica. Si lamentava altresì la sottrazione della materia alla contrattazione collettiva, la carenza istruttoria e il contrasto con il PNGLA. La Regione, costituita, ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto dell’atto: la tempistica si inserisce tra le misure per il contenimento dei tempi di attesa e riporta, per ogni prestazione del gruppo PNGLA, il tempo massimo che ciascun erogatore pubblico o privato accreditato deve adottare per programmare le proprie agende.

Il primo motivo è infondato. L’art. 29, comma 3, ACN già pone il criterio generale delle quattro prestazioni per ora di attività, demandandone la valutazione allo specialista. Il tempario rispetta tale soglia: i tempi previsti, salvo l’elettrocardiogramma fissato in dieci minuti perché esame meccanico, non scendono mai sotto i quindici minuti. Non si tratta dunque di intervento unilaterale, ma di modulazione dei tempi nel rispetto della previsione pattizia.

Il Collegio distingue la fattispecie da quella decisa con la sentenza della Sezione n. 1854/2024, che aveva annullato l’allegato n. 3 della delibera n. XII/511/2023 in tema di overbooking. In quel caso il meccanismo imponeva prestazioni aggiuntive e incideva trasversalmente sull’organizzazione del lavoro ordinario, modificando di fatto l’art. 29 ACN. Il tempario, invece, è misura organizzativa rivolta agli addetti alle prenotazioni, che sulla base del tempo medio fissano gli appuntamenti senza superare il limite contrattuale.

Da tale inquadramento discende l’infondatezza del secondo motivo: le disposizioni non ledono la libera determinazione del medico, cui resta riservata la facoltà di dedicare alla prestazione il tempo necessario, anche maggiore. Quanto alla carenza istruttoria, i ricorrenti non hanno indicato quali ulteriori elementi la Regione avrebbe dovuto acquisire né rispetto a quali specialità i tempi sarebbero irragionevoli. Infine, la delibera non contrasta con il PNGLA, ma ne costituisce strumento di attuazione, fornendo al centro prenotazioni un parametro coerente con l’art. 29 ACN. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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