Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere dopo ostensione (TAR Puglia n. 1246 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale ostensione della documentazione richiesta, intervenuta dopo la notificazione del ricorso avverso il diniego, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., restando soddisfatta la pretesa sostanziale dell’istante. È illegittimo il diniego di accesso motivato dall’omesso versamento dei diritti di copia quando l’istanza non richieda alcuna fotoriproduzione, ma il mero inoltro telematico della documentazione. Sulle spese il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale, ponendo a carico dell’Amministrazione il solo contributo unificato.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico bandito dal Comune di Leverano per l’assunzione di un Agente di Polizia Locale. Con istanza del 09.05.2025 aveva chiesto di accedere, mediante estrazione di copie, agli scritti della prova del 20.02.2025 — il proprio e quelli dei concorrenti risultati vincitori — con i relativi verbali di valutazione della commissione esaminatrice, identificando i candidati tramite i codici alfanumerici riportati nella graduatoria.
Non avendo ottenuto riscontro, la parte ricorrente ha impugnato il diniego formatosi per silenzio, con ricorso notificato il 17.06.2025 e depositato il 19.06.2025, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione a consentire l’accesso. La domanda cautelare monocratica è stata respinta con decreto n. 260 del 20.06.2025; riproposta con motivi aggiunti, è stata nuovamente respinta con decreto n. 281 del 28.06.2025.
La Motivazione della Corte
Il Comune si è costituito con atto di mero stile. Con memoria del 04.07.2025 la parte ricorrente ha dato atto dell’intervenuta integrale ostensione della documentazione nella stessa data, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con rinuncia agli onorari — stante la difesa in proprio — e refusione del solo contributo unificato.
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione e ha disposto ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., rilevando che dagli atti prodotti in giudizio emerge chiaramente l’integrale soddisfazione della pretesa dell’interessato. La decisione riposa su un accertamento oggettivo: la documentazione è stata effettivamente consegnata, e la domanda di accesso non ha più ragione di essere decisa nel merito.
Sul regolamento delle spese il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale. L’ostensione è intervenuta solo dopo la notificazione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, e il diniego si fondava su una motivazione illegittima: l’omesso versamento dei diritti di copia era stato opposto in assenza di una richiesta di fotoriproduzione, poiché l’istanza concerneva un inoltro meramente digitale della documentazione. L’Amministrazione, dunque, avrebbe dovuto dare riscontro già in via amministrativa.
Tenuto conto della rinuncia agli onorari e della richiesta di refusione del solo contributo unificato, il Collegio ha condannato l’Amministrazione resistente a rifondere il contributo unificato pari a € 300,00 in favore della parte ricorrente, dichiarando la cessazione della materia del contendere e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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