Sei scatti contributivi per indennità buonuscita personale forze di polizia (TAR Sicilia n. 1373 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 L. n. 231/1990 e non abrogato dal Codice dell’ordinamento militare, attribuisce ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita sei scatti contributivi al personale delle forze di polizia, ivi compresa l’Arma dei Carabinieri. L’art. 1911, comma 3, C.O.M. conferma la perdurante vigenza della disposizione per le forze di polizia ad ordinamento militare. L’abrogazione della norma che ha novellato una precedente disposizione non determina la riviviscenza del testo originario, ma travolge anche la disposizione novellata. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo a domanda dopo aver maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Ha chiesto all’INPS la rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987. L’Istituto ha respinto l’istanza con comunicazione del maggio 2024.

Il ricorrente ha proposto ricorso davanti al TAR Sicilia per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Ente previdenziale al pagamento delle differenze. L’INPS si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva richiamando il principio pacifico secondo cui l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (C.G.A. n. 865 del 2022; Cons. Stato n. 1231 del 2019).

Anche l’eccezione di prescrizione è infondata. Il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione o, in sua assenza, dall’ultimo ordinativo di pagamento; è onere dell’INPS indicare e provare la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. Stato n. 3807 del 2024). L’Istituto si è limitato a un’affermazione generica, priva dei requisiti dell’eccezione in senso stretto; il ricorrente, collocato in pensione il 1° settembre 2020, ha depositato il prospetto di liquidazione del TFS del settembre 2021, non contestato.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. L’art. 13 L. n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, L. n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, D.L. n. 379/1987 miravano a un beneficio limitato a specifiche ipotesi di cessazione. L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 ha esteso organicamente i sei scatti a tutto il personale delle forze di polizia, con qualifiche equiparate e senza distinzione tra ordinamento civile e militare, richiamando l’art. 16 L. n. 121/1981 e il d.P.R. n. 150/1987.

L’abrogazione dell’art. 11 L. n. 231/1990 da parte del C.O.M. non fa rivivere il testo originario del comma 15-bis, ma abroga anche la disposizione novellata, secondo il criterio cronologico (C.G.A.R.S. n. 937 del 2012). L’art. 1911, comma 3, C.O.M. conferma la vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ai fini del trattamento di fine rapporto, comprensivo dell’indennità di buonuscita. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera solo sulla base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.

Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio esclude la natura decadenziale: il comma 3 dell’art. 6-bis collega il rispetto del termine alla decorrenza del collocamento dal gennaio successivo, senza sanzionare l’inosservanza con la perdita del beneficio. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto oltre accessori, secondo l’art. 16, comma 6, L. n. 724/1994, con soli interessi legali e senza rivalutazione (Cass. civ. n. 13624 del 2020). Spese liquidate in euro 1.000,00, distratte al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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