Nessuno scatto per le forze di polizia a ordinamento militare nel TFS (TAR Marche n. 829 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti del 2,5% previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, posto che l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 ne prevede espressamente la perdurante applicazione. La disposizione realizza l’equiparazione del trattamento economico delle diverse forze di polizia e non integra un’estensione generalizzata del beneficio, essendo subordinata ai requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e non incide sull’attribuzione degli scatti. L’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.

Il Fatto

Due ricorrenti, un ex brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri e un ex ispettore capo della Polizia di Stato, entrambi collocati in congedo per dimissioni volontarie, agiscono nei confronti dell’Inps per l’accertamento del diritto a percepire i benefici economici dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 sul trattamento di fine servizio. Sostengono che il TFS sia stato liquidato in misura deteriore, per essere stata esclusa dal conteggio la maggiorazione dei sei scatti del 2,5% sull’ultimo stipendio.

Dopo istanze di riliquidazione rimaste senza esito, propongono ricorso, notificato anche al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e all’U.T.G. – Prefettura di Ancona. L’Inps eccepisce l’inammissibilità del ricorso in forma collettiva; le Amministrazioni statali eccepiscono il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle Amministrazioni statali. Richiamando il consolidato orientamento (Cons. St. n. 1231 del 2019, Cons. St. n. 6465 del 2010, Cons. St. n. 329 del 2006), rileva che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.

Rigetta invece l’eccezione dell’Inps sull’inammissibilità del ricorso collettivo. Gli istanti sono entrambi in quiescenza, con più di 55 anni di età e più di 35 anni di anzianità contributiva, e fanno valere la stessa doglianza. La posizione sostanziale è omogenea, le domande processualmente sovrapponibili, assente ogni conflitto di interesse.

Nel merito il ricorso è fondato. La tesi dell’Inps, che valorizza l’appartenenza a forze di polizia di diverso ordinamento, non è condivisibile. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 prevede espressamente che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. La norma esprime la volontà del legislatore di superare le differenze di trattamento, coerentemente con il fine dell’equiparazione del trattamento economico delle diverse forze di polizia.

Quanto al termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza, il Collegio esclude ogni profilo decadenziale, richiamando Cons. St. n. 2979 del 2023 e Cons. St. n. 3492 del 2024. Il rispetto del termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e rappresenta un onere che incide solo sulla tempistica. Non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che riserverebbe il beneficio a chi presenta la domanda entro tale termine.

Accolto il ricorso e riconosciuto il diritto al beneficio, il Tribunale dispone che sulle relative somme siano corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Spese compensate in ragione della stratificazione normativa della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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