Certificati bianchi esclusi con misuratori già presenti nonostante metodo standardizzato (Cons. Stato n. 3571 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il metodo standardizzato di valutazione e certificazione dei risparmi energetici, previsto dall’art. 9, comma 1, lett. b), d.m. 11 gennaio 2017, presuppone la non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati ai singoli interventi rispetto al valore dei certificati bianchi ottenibili. Se gli impianti sono già dotati di misuratori di energia, la condizione non sussiste e il progetto non è ammissibile. I due metodi — a consuntivo e standardizzato — non sono fungibili: il regolatore riserva priorità al metodo a consuntivo, che assicura la quantificazione puntuale del risparmio. Ove i misuratori siano presenti solo in parte o non funzionanti, l’onere della prova sull’antieconomicità dell’integrazione o sostituzione incombe sul proponente. La carenza di una scheda standard vigente in un dato periodo non rende ammissibile un progetto che non rispetti le condizioni di legge.
Il Fatto
Una società operante come ESCo presentava al GSE un progetto standardizzato per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, relativo alla sostituzione con tecnologia a LED dei sistemi di illuminazione stradale di un Comune. Il Gestore respingeva l’istanza per due ragioni: tutti gli impianti, ante e post intervento, risultavano dotati di misuratore di energia elettrica, in contrasto con l’art. 9, comma 1, lett. b), d.m. 11 gennaio 2017; non era inoltre fornito il documento di identità del soggetto titolare.
Il TAR Lazio respingeva il ricorso. Dichiarava inammissibile la censura subordinata sulla mancata conversione in progetto a consuntivo, per difetto di interesse, e riteneva assorbite le doglianze sulla seconda motivazione, trattandosi di atto plurimotivato sorretto dalla prima. La società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina. Poiché i certificati sono emessi per un ammontare corrispondente ai risparmi verificati e certificati dal GSE, è connaturale al sistema l’esigenza di una quantificazione esatta del risparmio addizionale. Il metodo a consuntivo è l’unico basato su misurazione puntuale delle grandezze, ante e post intervento; il metodo standardizzato misura direttamente solo un campione rappresentativo e estende i risultati all’insieme mediante algoritmo, affidando la quantificazione a una stima statistica.
Da qui la conclusione: il ricorso al metodo standardizzato richiede la ripetitività degli interventi e la non convenienza economica dei misuratori dedicati. I due metodi non sono fungibili. Solo quando il costo di installazione dei misuratori non è conveniente rispetto al valore dei certificati, neutralizzandone l’effetto incentivante, il metodo standardizzato diviene possibile.
Ne consegue che, se non occorre installare sistemi di misura perché già presenti, il metodo standardizzato non è applicabile per difetto delle condizioni. Se i misuratori sono presenti solo in parte o parzialmente funzionanti, la questione si sposta sulla dimostrazione, a carico del proponente, della non economicità dell’intervento di integrazione o sostituzione della rete di misurazione.
Il Collegio respinge anche la tesi del supposto vuoto normativo tra i due decreti del 2017 e del 2018: esso non rende ammissibile un progetto non rispettoso delle condizioni stabilite dalla disciplina vigente. Quanto alla mancata conversione in progetto a consuntivo, il TAR ha correttamente rilevato il difetto di interesse, non essendo stata presentata alcuna istanza in tal senso; nel merito, la scelta sul regime applicabile rientra nella discrezionalità del regolatore e non appare irragionevole. Il terzo motivo resta assorbito per carenza di interesse. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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