Sei scatti indennità buonuscita anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Sicilia n. 2103 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 11 della l. n. 231/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, a tutto il personale delle forze di polizia, compreso quello ad ordinamento militare, senza distinzione tra appartenenti ai due ordinamenti. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 da parte del C.O.M. non determina la riviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. L’eccezione di prescrizione è in senso proprio solo se il debitore allega e prova la data di inizio del corso prescrizionale.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti all’Arma dei carabinieri, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto cinquantacinque anni di età e maturato almeno trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Contestano il calcolo del trattamento di fine servizio operato dall’INPS, che non ha incluso nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Dopo la diffida rimasta senza riscontro, hanno proposto ricorso davanti al TAR Sicilia per l’accertamento del diritto al ricalcolo e dell’obbligo dell’Ente previdenziale di rideterminare l’indennità di buonuscita. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto e, nel merito, l’inapplicabilità della norma invocata, chiedendo in via subordinata la rimessione alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Richiamando un principio pacifico, ribadito dal C.G.A.R.S. n. 865 del 2022 e dal Cons. Stato n. 1231 del 2019, afferma che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità risultante dal prospetto di liquidazione e grava sull’INPS l’onere di allegare e provare la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. Stato n. 3807 del 2024). Nel caso concreto l’Ente si è limitato a un’affermazione generica, che non integra gli estremi dell’eccezione in senso proprio. I ricorrenti hanno inoltre prodotto le note di trasmissione dei prospetti e le richieste di rideterminazione, idonee a interrompere il termine.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della l. n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 sono stati abrogati dall’art. 2268 del C.O.M. L’abrogazione di una norma novellatrice non fa rivivere la disposizione originaria: il C.O.M. ha quindi inteso abrogare anche la previsione che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, escludendo il collocamento a domanda.

L’art. 1911, comma 3, C.O.M. conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per tutte le forze di polizia ad ordinamento militare. La nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende l’Arma dei carabinieri. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non incide sul regime dell’indennità di buonuscita, perché opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile.

Il termine del 30 giugno, previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis, non è termine di decadenza, ma onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. Il Collegio ritiene pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata e accoglie il ricorso, condannando l’Ente al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori e interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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